Sono detraibili le rette e i canoni pagati per l’alloggio degli studenti fuori sede
Domanda. Mia figlia, che frequenta una università (statale) in una città lontana dalla sua residenza e fuori regione,è ospitata in un collegio per il quale pago una retta mensile. L’importo della retta è detraibile?
Risposta. Se la figlia-studentessa è iscritta a un corso di laurea in un’università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa,è possibile fruire della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir (Dpr 917/1986). Come precisato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2023, dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati a norma della legge 431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché in seguito agli atti di assegnazione, in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro (pagato nell’anno d’imposta). Dal 2020 l’agevolazione in questione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro. Si evidenzia, infine, che la detrazione spetta solo se l’onere è stato sostenuto con versamento bancario o postale, oppure mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 27 maggio.
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Fonte: Il Sole 24 Ore