Autovelox «vietati» quando i limiti sono molto bassi

I vincoli per tipo di strada

Lo schema ricalca e chiarisce quello fissato con la legge 168/2002. Per le strade di tipo extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani l’ente proprietario è obbligato ad effettuare una specifica valutazione, che dovrà sfociare in un documento scritto e consultabile. Esso dovrà dare conto, anche in via alternativa, della presenza di elevata incidentalità (quindi che si differenzi in maniera significativa dalla media di sinistri nel territorio da prendere in considerazione), specificamente documentata da una analisi, estesa al quinquennio precedente, del numero dei sinistri, delle loro cause, della loro tipologia. Il tutto corredato da uno studio statistico e dalla individuazione precisa dei tratti di strada interessati.

In alternativa, l’ente proprietario della strada sarà tenuto a rendere conto dell’impossibilità o dell’elevata difficoltà di procedere a controlli con contestazione immediata, considerando anche alcune condizioni prestabilite dal decreto, che costituiscono una sorta di sestante nella valutazione.

Il Dm prevede comunque un’alternativa e cioè «presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale». Una sorta di giustificazione che il proprietario della strada deve fornire per poter effettuare il controllo sui limiti di velocità.

Il calendario

Il Dm era atteso da 14 anni: era richiesto dalla legge 120/2010 e, in assenza di accordi tra Governo, Regioni ed enti locali, si era andati avanti con direttive ministeriali. Ora il testo non specifica la data di entrata in vigore. Ma si può ritenere che sia un decreto di natura regolamentare e come tale in vigore 15 giorno dopo la pubblicazione, cioè da mercoledì 12 giugno.

In ogni caso, le postazioni non a norma potranno rimanere attive per un anno: se in questo arco di tempo non verranno adeguate, dovranno essere spente.

Fonte: Il Sole 24 Ore