Figli di due madri, alla Consulta il no al doppio cognome

Torna alla Consulta l’impossibilità di dare al figlio di due madri il cognome sia della mamma biologica sia di quella di intenzione. Il Tribunale di Lucca con un’ordinanza ha rinviato alla Consulta di dubbi di costituzionalità sulla legge 40/2004 e sull’articolo 250 del Codice civile, per la parte in cui impediscono “l’attribuzione al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da donne, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale, che, insieme alla madre biologica , abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e, comunque laddove impongono la cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale”. I giudici toscani, in un’ordinanza di oltre 30 pagine, chiariscono le ragioni secondo le quali, è necessario porre rimedio all’inerzia del legislatore sul punto.

I precedenti della Consulta

Nel marzo 2021 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32, aveva invitato il Parlamento a intervenire con urgenza, al fine di colmare la lacuna normativa.

Oggi, dopo oltre tre anni di silenzio legislativo, stigmatizzato recentemente anche dal Presidente della Corte costituzionale prof. Augusto Barbera, il Tribunale di Lucca, ha deciso di sollecitare un nuovo intervento della Consulta, per far sì che l’identità personale e familiare dei figli di due madri, con tutti i diritti che ne conseguono, non possa più essere compromessa.

Sindaci e giurisprudenza in ordine sparso

Dal 2018 alcuni Sindaci avevano iniziato a formare atti di nascita indicando sia la donna partoriente, sia la compagna (”madre intenzionale”) che aveva espresso all’estero il consenso alla procreazione medicalmente assistita.

Nel 2023, però, alcune Procure, tra cui quelle di Lucca e di Padova, avevano chiesto ai vari Tribunali di volta in volta competenti di cancellare il nominativo della madre intenzionale dagli atti di nascita di molti bambini, reputando che quest’ultima possa soltanto adottare con la “stepchild adoption’ il bambino concepito all’estero anche grazie al suo consenso, senza però poterlo riconoscerlo direttamente alla nascita. Una via, ad avviso del Tribunale di Lucca, che non garantisce un tutela celere nè effettiva, con la conseguenza di lasciare alcuni minori privi del riconoscimento anche giuridico, di legami che di fatto, già li uniscono ad entrambi i componenti della coppia che ha deciso di farli venire al mondo. A rendere importante un intervento del giudice delle leggi si unisce il problema del contrasto giurisprudenziale. La tutela dei figli e delle figlie di due madri – sottolineano i giudici toscani – non può più subire l’incertezza di disordinate soluzioni giurisprudenziali, ma deve essere rimessa alla Corte costituzionale, affinché si faccia definitiva chiarezza con una pronuncia della Consulta efficace per tutte le coppie di madri e non solo per quelle coinvolte nel ricorso di Lucca.

Fonte: Il Sole 24 Ore