Legittimo impedimento anche per gli avvocati civilisti
Legittimo impedimento anche per gli avvocati civilisti. Lo prevede il disegno di legge approvato in commissione Giustizia del Senato, ora atteso in Aula prima della pausa estiva, che modifica il Codice di procedura civile introducendo un comma all’articolo 153 che disciplina l’istituto della remissione in termini. Il nuovo comma prevede la remissione, con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale, del difensore che prova, attraverso idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per una causa non imputabile o comunque derivante da:
1) caso fortuito;
2) forza maggiore o improvvisa malattia;
3) infortunio o gravidanza;
4) per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura dei figli in età infantile o scolare, che non gli permettono di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato.
È tuttavia esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.
Una novità assoluta per quanto riguarda la giustizia civile, visto che il Codice di rito non ha previsto sinora una disciplina generale sul legittimo impedimento del difensore. L’unica disposizione in materia è contenuta nell’articolo 115, delle disposizioni attuative, dove il grave impedimento del difensore è considerato come possibile motivo di rinvio, per non più di una volta, dell’udienza di discussione della causa ma non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore.
Sul piano giurisprudenziale va ricordato che la Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 4773 del 2012, ha precisato che il rinvio dell’udienza di discussione per grave impedimento del difensore, ex articolo 115, presuppone l’impossibilità di sostituzione; in caso contrario a configurarsi è semmai soltanto una carenza organizzativa del professionista incaricato della difesa, irrilevante per il differimento dell’udienza.
Modificata di conseguenza anche la disposizione sul calendario del processo (articolo 81 bis delle disposizioni attuative), stabilendo il rinvio a nuova udienza da parte del giudice in caso di legittimo impedimento da parte del difensore.
L’assenza di una comunicazione anticipata dell’impedimento non rappresenta, da sola, causa di rifiuto della domanda.
L’Organismo congressuale forense
Per l’Ocf, l’Organismo congressuale forense, si tratta di «una norma di civiltà, che deve essere riconosciuta quale diritto per gli avvocati e per le avvocate, ostacolati, nell’esercizio delle loro funzioni, da problemi di salute propri o dei familiari, o da cause di forza maggiore. Il legittimo impedimento è uno strumento che consente agli avvocati di esercitare il diritto di difesa anche in situazioni eccezionali, preservando l’integrità del sistema giudiziario e consentendo, al contempo, la tutela dei propri assistiti».
Il disegno di legge interviene poi anche sul processo penale, che già conosce il legittimo impedimento (senza peraltro circostanziarlo) all’articolo 420 ter.
Il provvedimento ne amplia l’ambito di applicazione, precisando che possono costituire cause giustificatrici anche provate ragioni di salute dei figli o dei familiari del difensore.
Fonte: Il Sole 24 Ore