Le opere straniere possono uscire dal Paese, ma con molte eccezioni

Le opere d’arte straniere potranno essere notificate o bloccate all’esportazione solo laddove presentino un “significativo legame” con il patrimonio culturale italiano. È questo, in sintesi, l’innovativo principio introdotto dalla Circolare n. 28 del 20 giugno 2024 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DG ABAP) del Ministero della Cultura. Ne deriva, pertanto, che – in presenza di un’opera d’arte straniera – l’Ufficio Esportazione che ritenga di denegare la richiesta di attestato di libera circolazione debba evidenziare, in primo luogo ed in via preliminare, il legame dell’opera d’arte con l’Italia e cultura italiana.

Tanti punti di domanda

Ma cosa si intende per “opera d’arte straniera”?
Sul punto, la circolare definisce come tale l’opera di autore straniero eseguita fuori dall’Italia (non vi rientrano pertanto tutte quelle opere eseguite da autori stranieri in Italia).

Ed ancora, in quali casi sussiste il predetto collegamento fra l’opera cd. straniera e la cultura italiana, che legittimerebbe un potenziale diniego all’esportazione?
Al riguardo, la circolare n. 28 del 2024 individua alcuni casi (cd. “criteri di collegamento”) in presenza dei quali tale connessione debba ritenersi sussistente:
1) l’appartenenza di un bene straniero ad una collezione storica italiana (non si precisa, tuttavia, cosa si intenda esattamente per “collezione storica”);
2) l’attinenza dell’opera con la storia della cultura italiana;
3) legami storici dell’autore straniero con l’Italia (dovendosi, quindi, escludere, visto l’utilizzo del termine “storici”, il caso di contatti sporadici fra l’autore e l’Italia o non connessi a ragioni artistiche).

Secondo la Circolare, inoltre, l’Ufficio Esportazione – dopo aver adeguatamente messo in luce il legame tra l’opera straniera e il patrimonio culturale nazionale – potrà negare il titolo all’esportazione solo laddove sussistano (in aggiunta al predetto legame fra l’opera ed il patrimonio culturale italiano) almeno due dei sei criteri previsti dal DM 537/17:
1. qualità artistica dell’opera;
2. rarità in senso qualitativo e/o quantitativo;
3. rilevanza della rappresentazione;
4. appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale;
5. testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
6. testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali).

Il limite temporale

Ed ancora, è possibile vincolare opere straniere che – a prescindere dal loro legame con la cultura italiana – si trovino in Italia solo da pochi anni?
La Circolare sembra escludere che tali opere possano essere oggetto di vincolo o diniego all’esportazione, in quanto “in via di principio, non si potrà denegare l’uscita di un bene straniero di interesse storico presente sul territorio italiano in via del tutto incidentale o di passaggio”.

Fonte: Il Sole 24 Ore