Incentivi 5.0, ecco quali sono gli otto documenti per avere il credito d’imposta

Attestati da trasmettere. Calcolo dei risparmi energetici. Procedura di fruizione dei crediti d’imposta. In 24 articoli più allegati il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 – chiuso nei giorni scorsi dai ministeri competenti e ora all’esame della Corte dei conti – interviene su tutti questi aspetti. Le regole potrebbero diventare operative a fine luglio o più probabilmente, come detto dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, entro la pausa di ferragosto. Dopo l’ok dei magistrati contabili, il decreto sarà pubblicato sul sito del ministero e solo entro i successivi dieci giorni arriverà un ulteriore provvedimento del Mimit che fisserà i termini a decorrere dai quali le imprese potranno attivare la procedura di richiesta.

La documentazione

Riassumendo, gli incentivi riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico e saranno concessi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro (1 miliardo per il 2024, 3,1 miliardi per il 2025 e 415,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030). L’aliquota massima è del 45%, il tetto dei costi ammissibili è fissato a 50 milioni. Sono ammesse tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, in ogni forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. La documentazione richiesta va trasmessa alla piattaforma informatica Transizione 5.0, accessibile tramite Spid, nel sito del Gse (Gestore servizi energetici), utilizzando i modelli che saranno resi disponibili sul sito stesso entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’impresa interessata deve innanzitutto trasmettere una comunicazione preventiva con le informazioni sul progetto, corredata da una certificazione ex ante (una perizia asseverata) sugli obiettivi di risparmio energetico. Il Gse, fatte le verifiche, anche sull’esistenza di risorse residue, entro cinque giorni comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione intermedia sugli investimenti, in cui si attesta che tramite acconto è stato speso almeno il 20%. Entro ulteriori cinque giorni, il Gse dà comunicazione dell’esito delle verifiche e, se l’investimento è inferiore a quanto detto ex ante, ridetermina al ribasso il “bonus”.

La maggior parte degli oneri documentali scatta però a investimento ultimato. Completato il progetto (e comunque entro il 28 febbraio 2026) l’impresa trasmette un’apposita comunicazione corredata di un’attestazione sul rispetto degli obblighi previsti dal Pnrr (ad esempio sul vincolo ambientale Dnsh); di una certificazione ex post sul conseguimento dei risultati che erano stati preannunciati ex ante; di una perizia asseverata sull’avvenuta interconnessione dei beni strumentali acquistati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; di una certificazione contabile sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. In tutto, dunque, si tratta di otto tra comunicazioni, attestazioni e perizie.

Il periodo e la fruizione degli ostacoli

Saranno ammissibili ai benefici i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Per data di avvio si intende quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento. Mentre il progetto si intende completato in tre casi diversi. Per quanto riguarda i beni strumentali materiali e immateriali (gli stessi che valgono anche per il Piano 4.0) fa fede l’articolo 109 del Tuir. Nel caso di beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, va considerata invece la data di fine lavori degli impianti. Nel caso, infine, della formazione, il riferimento è la data di sostenimento dell’esame finale. È rilevante – e dà un po’ di respiro in più alle aziende – che nel caso degli impianti di energia rinnovabile, l’entrata in esercizio può avvenire fino a un anno dal completamento del progetto di innovazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore