Obbligo di polizza escluso per alcune imprese minori

L’obbligo per le assicurazioni

Per rendere sostenibile il sistema, l’ultima bozza del Dm tempera in parte (rispetto alla legge) la portata dell’obbligo delle assicurazioni a contrarre polizze catastrofali sugli immobili delle imprese. Infatti, introduce efficacemente una disciplina (articolo 5 della bozza) che condiziona l’obbligo a contrarre di una data compagnia assicurativa alla sua effettiva capacità sottoscrittiva (e ai propri requisiti di solvibilità).

Scoperti, massimali e grandi imprese

Sempre per la sostenibilità, il Dm introduce la possibilità di limitare la portata della garanzia con scoperti o massimali (limiti di indennizzo) graduati in funzione della dimensione produttiva degli assicurati. Sino a consentire alle grandi imprese (più di 500 dipendenti o fatturato superiore a 150 milioni di euro) e a quelle che comunque hanno una somma assicurata superiore a 30 milioni di euro la possibilità di negoziare liberamente la percentuale di danno indennizzabile che rimane a loro carico. Ciò attraverso una altrettanto libera fissazione di scoperti o massimali di indennizzo.

Una novità di non poco conto, che sembra sostanzialmente avallare una sorta di diritto all’autoritenzione a favore delle imprese di dimensioni tali da farle ritenere capaci di assumersi in proprio buona parte del rischio. Tale formula, però, non è prevista dalla legge, che anzi pareva mirata a garantire un livello di copertura assicurativa sostanzialmente pieno, ammettendo solo la possibilità di scoperti e franchigie in misura non superiore al 15% del danno (comma 104).

La proroga di 90 giorni

La proroga di 90 giorni (dal giorno di entrata in vigore del Dm), riguarderà i contratti di nuova generazione, che dovranno dunque rispettare i contenuti del Dm (salva, diremmo, la possibilità, e forse l’opportunità, di integrarne volontariamente e facoltativamente la copertura con garanzie fuori dal perimetro di legge).

Per le polizze in corso alla data di scadenza della proroga, l’ultima bozza del Dm stabilisce che l’adeguamento non riguarda i testi di polizza ma, più generalmente, le prescrizioni di legge. Ciò potrebbe consentire alle compagnie la scelta di non modificare tali testi, limitandosi a proporre agli assicurati appendici integrative che assicurino comunque l’adeguamento colmando eventuali precedenti buchi di copertura. Il tutto ferma la necessità di rispettare il requisito di proporzionalità del premio, tenuto conto del necessario rispetto della mutualità.

Fonte: Il Sole 24 Ore