Su Casse previdenziali e riscossione parola alle Sezioni unite

Cassa forense porta avanti da anni una battaglia giudiziaria contro l’applicazione alle Casse di previdenza privata della cancellazione dei ruoli decisa dal legislatore. Sul tema negli anni sono intervenute diverse leggi, con applicazione retroattiva, che hanno favorito la posizione del contribuente a discapito della Cassa. L’ordinanza interlocutoria 24043, pubblicata ieri dalla prima sezione civile della Corte di cassazione, per l’assegnazione della questione alle Sezioni unite, per la prima volta “apre” alle richieste dell’ente previdenziale.

Ruoli dal 1996 al 2008

La questione trattata riguarda i ruoli trasmessi da Cassa forense al concessionario della riscossione tra il 1996 e il 2008, non riscossi per un importo di poco inferiore ai 23 milioni di euro . La prima sentenza (19521), emessa dal tribunale di Roma risale al 2015 e ha rigettato l’opposizione proposta da Equitalia Sud avverso il decreto ingiuntivo che imponeva all’agente della riscossione il riversamento della somma a Cassa forense. Nel 2020 la Corte di appello di Roma, con la sentenza 4112, ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud, ora agenzia delle Entrate Riscossioni, e ha revocato il decreto. Ora la Cassazione rimette gli atti alla prima presidente per l’assegnazione alle Sezioni unite. Secondo l’ordinanza sono diverse le questioni che il collegio ritiene «di massima importanza»: c’è il «delicato tema della parità delle armi processuali e retroattività nel diritto Convenzione europea dei diritti dell’uomo», inoltre si è di fronte a un contenzioso assai consistente su cui altre sezioni della Corte si sono espresse. L’ordinanza stigmatizza anche la continua proroga dei termini per la dichiarazione di inesigibilità che ha comportato l’incertezza sull’esito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori con il conseguente considerevole allungamento della durata del processo (iniziato nel 2010).

Fonte: Il Sole 24 Ore