Bed and breakfast e affittacamere, non serve partita Iva con apertura saltuaria

Le attività di bed and breakfast (B&B) e affittacamere svolte in modalità saltuaria che fanno leva sull’organizzazione familiare e si attengono alla disciplina regionale in materia vanno considerate a carattere occasionale. Stop alla contestazione di attività d’impresa da parte del Fisco con la richiesta, quindi, anche dell’Iva e dei contributi (oltre alle imposte sui redditi diversi già dichiarati). È quanto emerge dalla sentenza 154/1/2024 della Cgt Friuli Venezia Giulia, che ha confermato il giudizio di primo grado favorevole a due coniugi proprietari di bed and breakfast e affittacamere contro gli avvisi di accertamento emessi dall’amministrazione finanziaria.

La definizione di attività occasionale

La questione ruotava intorno al requisito dell’occasionalità dell’attività svolta. Ad avviso del Fisco, infatti, sussisteva il requisito dell’imprenditorialità, pertanto l’attività svolta doveva essere caratterizzata dall’apertura della partita Iva e dal rispetto delle norme contabili-fiscali di riferimento. Ma la Corte di giustizia di appello arriva alle stesse conclusioni già raggiunte nel precedente grado di giudizio, considerando corretto l’operato dei contribuenti, in quanto l’attività svolta così com’era strutturata risulta «priva dei requisiti tipici dell’attività di impresa, ossia l’organizzazione e la professionalità».

Tutto ciò in linea con la legge regionale (legge 2 del 16 gennaio 2002 del Friuli Venezia Giulia) sui bed and breakfast e sugli affittacamere e con il regolamento del Comune in cui avevano sede i servizi offerti, che, come puntualizza la sentenza, disciplina «l’attività di B&B svolta da coloro i quali, nell’ambito della propria abitazione, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodo ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare».

Il ruolo dell’organizzazione familiare

Per avvalorare la propria decisione i giudici della Cgt Friuli Venezia Giulia citano un precedente di Cassazione: l’ordinanza 32034/2019 aveva affermato il principio di diritto in materia di contributi previdenziali secondo cui «è assente la professionalità nel caso di un bed & breakfast che si attiene alle prescrizioni della legge regionale».

Nel caso relativo ai due coniugi, la documentazione prodotta e le argomentazioni esposte dimostrano che le norme regionali sono state concretamente applicate in relazione a: numero di camere limitate; prestazioni svolte avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare; rispetto della saltuarietà nell’esercizio perseguito con periodi di chiusura obbligatoria nell’anno che è desumibile dall’intermittenza dell’esercizio stesso nell’attività degli appellati, che mostrano ripetuti intervalli di inattività alternati a brevi periodi di operatività.

Fonte: Il Sole 24 Ore