Difesa, forze ad alta e altissima prontezza operativa da impiegare all’estero in caso di crisi o situazioni di emergenza

Nelle deliberazioni con le quali chiede al parlamento il via libera alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il governo può individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all’estero – previa specifica autorizzazione parlamentare – al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, quindi al di fuori delle missioni deliberate. Entro 90 giorni dall’autorizzazione parlamentare, l’esecutivo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l’effettivo impiego delle forze. È questa una delle soluzioni previste disegno di legge “Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”, approvato in prima lettura dal Senato. Il ddl d’iniziativa governativa, correlato alla manovra, ha ottenuto 118 voti favorevoli e 26 contrari. Il provvedimento passa all’esame della Camera.

Flessibilità nel dispiegamento dei militari italiani sui diversi teatri operativi

Viene inoltre introdotto un elemento di flessibilità nel dispiegamento del personale sui diversi teatri operativi. In virtù delle evoluzioni dei singoli scenari (mutamenti delle condizioni di sicurezza, crisi politiche, sospensione delle attività di una missione, ecc.), intervenuti successivamente alle delibere parlamentari, il personale già operativo su terreno (o comunque già autorizzato) può essere destinato a rafforzare un’altra missione, nella medesima area geografica.

La relazione annuale sull’andamento delle missioni

Il provvedimento modifica inoltre la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il governo è tenuto a presentare sull’andamento delle missioni, anche al fine della loro proroga. La legge 145 del 2016 prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l’anno successivo. Questa relazione precisa l’andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell’ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Nella prassi, tuttavia, questo termine è stato rispettato poche volte. La norma quindi posticipa la data di presentazione della relazione analitica dal 31 dicembre al 31 gennaio dell’anno successivo. La modifica – si legge nella relazione illustrativa – è motivata dalla circostanza che al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono le missioni, non sono sempre disponibili tutti gli elementi relativi al loro andamento e ai loro risultati.

Indennità di missione

Per quanto riguarda l’indennità di missione, il provvedimento prevede possa essere riconosciuta anche al personale che è impiegato in un’area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale.

Acquisti e lavori in economia

Vengono aggiunte alcune voci a quelle per le quali la legge 146 del 2016 prevede che i ministeri della difesa, dell’interno e dell’economia e finanza possono ricorre, in casi di necessità e urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità dello Stato e ai capitolati. Le voci in più sono vettovagliamento; materiale sanitario; materiali di casermaggio; combustibili, carbolubrificanti e servizio dei trasporti di personale e materiali.

Fonte: Il Sole 24 Ore