Pnrr, il Consiglio di Stato sblocca i lavori per la ferrovia Orte-Falconara

Le procedure di autorizzazione per il potenziamento e sviluppo della ferrovia Orte-Falconara, opera inserita nel Pnrr, sono regolari e l’opera s’ha da fare. E’ questa in sintesi la posizione del Consiglio di Stato che con la sentenza n.06966/24 depostata il 5 agosto ha respinto per la seconda volta, dopo il pollice verso del Tar Lazio, il ricorso presentato dal Comune di Serra San Quirico contro Rfi e Ministero dell’ambiente. L’amministrazione locale lamentava difetti nelle procedure di approvazione del progetto che però i giudici amministrativi non hanno riscontrato, condannandola così al pagamento delle spese legali. In particolare il Comune aveva contestato il Progetto di fattibilità tecnica del lotto 2 Genga-San Quirico e più nel dettaglio “di non essere mai stato convocato per la conferenza di servizi e di non essere stato, di conseguenza, posto nelle condizioni di partecipare al procedimento e di interloquire all’interno del medesimo; ii) il mancato coinvolgimento, in sede di conferenza di servizi, di alcuno dei Comuni interessati alla realizzazione del progetto in relazione al profilo della gestione dell’acqua potabile”. Ma non solo: secondo l’appellante “contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la conferenza di servizi si sarebbe conclusa in modo illegittimo, e segnatamente in un momento in cui la Valutazione di impatto ambientale relativa alla viabilità non era stata ancora conclusa”.

I giudici di Palazzo Spada hanno però respinto le argomentazioni della ricorrente rilevando che il Comune era stato invitato in Conferenza di servizi ma richiamando la legge 241/90 “la mancata comunicazione [da parte delle amministrazioni evocate in conferenza ndr] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”. Ma non finisce qui. I giudici hanno respinto al mittente anche la circostanza lamentata dal Comune per cui la conferenza di servizi sarebbe stata disposta in via anticipata. “Va al riguardo preliminarmente rilevato che il Comune appellante, pure avendone avuta la possibilità, ha scelto di non partecipare al procedimento che ha condotto all’adozione della valutazione di impatto ambientale, il quale si è chiuso con il provvedimento n. 144, del 20 marzo 2023”.

E ancora “è da disattendere è, alla luce di quanto già rilevato e di quanto si dirà ulteriormente, l’ulteriore doglianza incentrata sul tenore della menzionata nota di Rfi del 12 ottobre 2023, con cui la società proponente ha richiesto al Comune appellante un incontro tecnico per presentare alcune soluzioni realizzative della viabilità relative al progetto” secondo l’appellante a riprova dell’illegittimità della conferenza di servizi che quindi si sarebbe chiusa in anticipo, senza tutti gli approfondimenti del caso. Ma anche qui il Consiglio di Stato respinge le doglianze del ricorso.

Pollice verso di Palazzo Spada anche nei confronti di un altro motivo del ricorso e cioé il provvedimento di Via favorevole “con particolare riguardo ai profili della tutela delle acque idropotabili, atteso che l’esistenza di corpi idrici sotterranei, ad avviso del Comune di Serra San Quirico, avrebbe imposto il rispetto dei princìpi di precauzione e della valutazione Dnsh (do no significant harm)”. I giudici ricordando che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è un ier amministrativo “complesso”, ha sottolineato l’autonomia degli esperti della commissione e le loro scelte discrezionali. Nella sostanza poi vale, secondo la sentenza, il rilievo elaborato dalla Commissione tecnica Pnrr-Pniec per il quale “l’attività non arreca un danno significativo all’obiettivo uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine”. Considerazione condivisa per altro dalla stessa Regione Marche che “a sua volta, ha tenuto conto dei contributi tecnico-amministrativi di tutti i soggetti istituzionali volti alla gestione e alla tutela delle risorse idriche (dalla Direzione Ambiente e Risorse Idriche, all’Arpam, all’Asur e alle diverse direzioni e settori regionali competenti per le matrici ambientali coinvolte) e delle Autorità di Ambito”.

Fonte: Il Sole 24 Ore