Scuola, ok definitivo alla «stretta» del ddl Valditara: ecco come cambiano voto in condotta e sospensioni

Dopo alcuni fatti, piuttosto eclatanti, di violenza a scuola accaduti nei mesi scorsi il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha disegnato una stretta a tutela degli insegnanti e degli stessi ragazzi, attraverso nuove norme su comportamento, sospensioni e tutele indennitarie (nei casi più gravi di aggressione). Questo pacchetto legislativo è contenuto in un Ddl approvato in via definitiva dalla Camera. Disposizioni che quindi si affiancano alla legge del deputato leghista Rossano Sasso, di analogo contenuto, operativa dalla scorso aprile, e che prevede un incremento significativo delle pene detentive: dagli attuali cinque anni per aggressione, a sette anni e mezzo, e da tre a quattro anni e mezzo per oltraggio. Ma procediamo con ordine.

 

Come cambia il voto in condotta

Il tema del contrasto alle forme di violenza a scuola ha raggiunto picchi significativi: quest’anno, rispetto al precedente, sono aumentati di oltre il 110% gli atti di aggressione nei confronti di presidi, docenti e personale tecnico-amministrativo, sono invece in calo (-11%) gli atti di violenza commessi da studenti. Con il Ddl Valditara si prova a mettere un freno. Alle medie tornano i voti per la condotta (espressi in decimi), e faranno media. In generale il voto in condotta dovrà essere riferito a tutto l’anno scolastico (non più al quadrimestre) e nella valutazione peseranno atti violenti o di aggressione nei confronti di docenti, studenti e tutto il personale scolastico. Con il 5 in condotta scatta la bocciatura. Il 5 potrà essere assegnato anche a fronte di comportamenti che costituiscono gravi e reiterate violazioni del regolamento di istituto. In caso di voto inferiore a sei, in sede di valutazione periodica, lo studente dovrà essere coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale. Se si prende 6 in condotta, alle superiori, verrà generato un debito scolastico in educazione civica da recuperare a settembre. In questo caso, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, dovrà sospendere il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegnerà alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo. Per gli studenti di quinto anno l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale dovrà essere trattato in sede di colloquio all’esame di Stato. Il voto sul comportamento inciderà sui crediti per l’ammissione all’esame di maturità: il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari a nove. Ricordiamo che in sede di scrutinio finale è il consiglio di classe ad attribuire il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Alla primaria la valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

 

Novità anche per le sospensioni

A cambiare è anche la normativa relativa all’allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni. Queste disposizioni si modificheranno così. L’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporterà il coinvolgimento dell’alunno in attività scolastiche – assegnate dal consiglio di classe – di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, che si concluderanno con la produzione di un elaborato critico su quanto si è appreso. Se la sospensione dura più di due giorni, la studentessa e lo studente coinvolti dovranno essere impegnati in attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Mim. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Fonte: Il Sole 24 Ore