La dichiarazione dell’ex non basta a giustificare l’accertamento parziale

La semplice dichiarazione dell’“ex” non basta a innescare l’accertamento parziale circa l’effettiva corresponsione di somme laddove tale prova sia unicamente correlata alla dichiarazione reddituale di quest’ultimo (Cgt di primo grado di Milano, sentenza 3671 del 23 settembre 2024, presidente Marcellini, estensore Nicolardi).

Una contribuente impugnava l’accertamento di maggior imponibile e relative sanzioni con cui l’ufficio aveva evidenziato una discrasia tra il dato dichiarato sulla misura dell’assegno divorzile ricevuto e il dato dichiarato dall’ex coniuge. Con il ricorso eccepisce di aver avuto dal proprio ex solo gli importi dichiarati ricevuti con bonifico, attestando di non aver mai percepito somme in contanti.

In particolare, la pretesa dell’ufficio era basata sulle sentenza di merito da cui si poteva presumere che gli importi dichiarati, inferiori a quelli stabiliti in sentenza, non fossero corretti e, di conseguenza, omessa la parte residua; inoltre la la dichiarazione dei redditi resa dall’ex coniuge aveva evidenziato un importo a debito pari a quello stabilito in sentenza.

La Cgt di Milano sull’assegno divorzile

Nell’accogliere il ricorso, la Cgt ha ritenuto che gli elementi (presuntivi) evidenziassero carenze sul piano circostanziale: mentre, da un lato, era evidente che le sentenze avessero imposto all’ex di versare un determinato importo, altrettanto evidente era che non si potesse avere certezza della dichiarazione resa dalla controparte nei due giudizi, avendo questa un indubbio interesse a dichiarare somme a debito, almeno pari a quello della contribuente di omettere una parte dei propri introiti.

Tale ultima circostanza, ha sottolineato la Corte, avrebbe dovuto indurre l’Ufficio ad approfondire la dichiarazione dell’ex coniuge, richiedendo

Fonte: Il Sole 24 Ore