Dimissioni, smart working, stagionali, il collegato Lavoro tenta lo sprint

Dopo una “gestazione” di 10 mesi in sede referente, e dopo la riapertura dei termini per presentare altri emendamenti, decisa nei giorni scorsi dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per correggere e integrare alcune “sviste” martedì 1° ottobre, salvo nuove sorprese, il collegato Lavoro (alla precedente manovra) riprenderà l’esame finale in Aula a Montecitorio. Polemiche politiche e qualche “pasticcio” all’interno di maggioranza e governo hanno rallentato l’esame del testo che introduce una serie di novità importanti nel mondo del lavoro. In attesa di capire dove arriveranno le nuove modifiche, ecco, a oggi 28 settembre, cosa prevede il testo.

Si può lavorare in cig

Una novità è che si potrà lavorare durante la cassa integrazione. Il lavoratore infatti che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’Inps.

Apprendistato e scuola-lavoro

Novità anche sul fronte scuola-lavoro. Dal 2024 si estendono a tutte le tipologie di apprendistato le risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. Si prevede poi una sorta di canale unico sull’apprendistato, con la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Si punta poi a rendere sempre più di qualità l’esperienza degli studenti in percorsi di scuola-lavoro. Presso il Mim verrà istituito l’Albo delle buone pratiche di alternanza. Disco verde anche all’osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Meno vincoli per la somministrazione

La somministrazione, che è una forma di flessibilità tutelata, avrà meno vincoli. Si esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori – che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti – i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Viene poi eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi.

Meno limiti anche al lavoro stagionale

Sul lavoro stagionale l’emendamento approvato ne chiarisce meglio i contorni, e soprattutto supera le rigidità introdotte dalla giurisprudenza. In pratica, oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (Dpr del 1963), con la norma approvata alla Camera si specifica che rientrano nelle attività stagionali le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Fonte: Il Sole 24 Ore