Responsabilità dei professionisti, i giudici adesso alzano il tiro

Allargare la responsabilità per i fatti commessi dall’imprenditore al professionista/consulente/ intermediario coinvolto nell’operazione.

La retromarcia della Corte di cassazione sulla imputabilità (e soprattutto sulla condannabilità) del consulente nell’ambito dell’evasione fiscale (l’ormai nota sentenza 23229/2024 dello scorso agosto che punisce il commercialista firmatario dello schema elusivo, e per questo premiato con un “extra”) è in realtà solo la punta dell’iceberg di un approccio molto più esteso e che abbraccia anche la legislazione unionale: alzare il livello di vigilanza e di prevenzione degli illeciti mediante un obbligo di astensione, quando non di denuncia, del soggetto fisico o giuridico che ne permette o agevola o rende solo possibile la commissione.

Sulla base di questo principio, e della disinvolta applicazione del concetto di «concorso» nel reato, i giudici stanno di fatto aprendo un nuovo modo di “leggere” le consulenze e le attività strumentali di cui si avvalgono imprenditori sul crinale dell’illegalità che molto spesso – e questo è il nocciolo del problema – si fonda su una sottile interpretazione di norme, regolamenti o semplici circolari.

Le condanne di professionisti e consulenti

In ogni caso i repertori della Cassazione sono ben forniti di condanne di professionisti e consulenti «concorrenti nel reato» per avervi partecipato, agevolato o semplicemente aver indotto: dal rilascio di un mendace visto di conformità o di un’infedele asseverazione dei dati (per esempio negli studi di settore) fino al classico inserimento in dichiarazioni di elementi attivi di reddito per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi o crediti fittizi (Cassazione 30329/2022; 26089/2020).

Per i reati tributari resi “accessibili” mediante l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale (articolo 13-bis del Dlgs 74/2000), la giurisprudenza tendeva a richiedere un contributo concreto, seriale o ripetitivo del professionista (Cassazione 2351/2022; 36461/2019; 1999/2017) il quale, come nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, non si limita a violare obblighi di correttezza professionale indicando, con consigli, suggerimenti o l’assistenza nella conclusione di negozi o nella predisposizione di piani di ristrutturazione, il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori.

Fonte: Il Sole 24 Ore