Bollette, allo studio la possibilità di cambiare fornitore in 24 ore. Ma i tempi sono lunghi

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha messo a punto un piano per assicurare, come chiesto dall’Europa e come recepito dall’Italia con il decreto 210 del 2021, il cambio del fornitore elettrico entro 24 ore dalla richiesta in qualsiasi giorno del mese. Il documento, posto in consultazione (con chiusura fissata per il 3 febbraio) contiene i primi orientamenti per garantire la riduzione graduale delle tempistiche del cambio (noto anche come switching) in modo da assicurare che, al più tardi dal 1° gennaio 2026, sia assicurato ai clienti il diritto di individuare un nuovo fornitore se ciò gli permette di cogliere le opportunità di offerte commerciali più vantaggiose sul mercato.

Come funziona attualmente la procedura

In caso di switching, la data di decorrenza del nuovo contratto di fornitura è di norma il primo giorno del mese e la richiesta deve essere effettuata entro il giorno 10 del mese antecedente. Già oggi, però, sono previsti due casi in cui la data del cambio di fornitore può essere qualsiasi giorno del mese (switching infra-mese): la voltura contrattuale con switching e la stipula di un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale a seguito dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, ma anche di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell’utente.

Cosa prevede la direttiva europea

Secondo la direttiva europea 2019/244, che fissa norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, grazie alla «maggiore diffusione delle tecnologie dell’informazione, entro il 2026, dovrebbe in genere essere possibile completare la procedura tecnica di cambio del fornitore entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo». La stessa direttiva continua stabilendo che «altri passaggi della procedura di cambio fornitore devono essere ultimati prima dell’avvio della corrispondente procedura tecnica», in modo che «la durata totale della procedura di cambio del fornitore non dovrebbe superare le tre settimane a partire dalla richiesta da parte del consumatore». 

Il ruolo dei contatori intelligenti

Il riferimento della direttiva Ue è alla diffusione dei contatori intelligenti: attualmente, spiega l’Arera nel documento sottoposto alla consultazione, risultano installati circa 26 milioni di smart meter di seconda generazione, per i quali è prevista la rilevazione e la messa a disposizione giornaliera dei dati di misura, mentre la rimanente quota di misuratori è composta, per la quasi totalità, da misuratori elettronici di prima generazione, che consentono la telettura della misura. Ergo: non ci sono particolari problematiche nella gestione ordinaria delle misure di switching infra-mese.

Le tappe del passaggio

Sulla base di quanto stabilito dal decreto, l’Arera punta quindi, in prima battuta, a garantire lo snellimento della procedura tecnica di cambio fornitore, eliminando la possibilità di effettuare una richiesta di “switching con riserva” che l’utente del dispacciamento oggi può far scattare, ritirando la richiesta, nel momento in cui apprende alcune informazioni sul punto di prelievo in tema di morosità (presenza di richieste di sospensione della fornitura) e propensione al cambio di fornitore (numero di richieste di cambio presentate).

Fonte: Il Sole 24 Ore