Chi non riceve il segnale tv non partecipa alle spese condominiali

Focus sulle antenne in condominio. L’occasione è data dalla recente normativa in materia di telecomunicazioni che favorisce espressamente la centralizzazione degli impianti di ricezione, non escludendo però che il singolo condomino possa comunque avvalersi di una antenna individuale o decidere di non usufruire dell’impianto centralizzato eventualmente deliberato dall’assemblea.

Il diritto all’antenna

 Tale facoltà gli è espressamente concessa dall’articolo 1122 bis del Codice civile, che conferma l’esistenza di un diritto all’antenna consentendo l’installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili anche da parte di singoli, purché non rechino danno alle parti comuni.

 Non necessario ottenere il preventivo consenso da parte dell’assemblea, sempre che sia rispettato il decoro architettonico dell’edificio.

La libertà di antenna, d’altro canto, trova tutela nell’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione. 

Negli ultimi anni si è avuta un’importante evoluzione in tema di diritto all’installazione di antenne paraboliche riceventi, innanzi tutto con l’abolizione del nulla osta che veniva richiesto dal ministero delle Poste e telecomunicazioni a coloro che si dotavano di impianto satellitare, poi con l’approvazione di una disposizione (articolo 1120, comma 2 numero 3, Codice civile) che disciplina le maggioranze necessarie per l’installazione di impianti satellitari centralizzati nell’ambito dei condomìni (maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno la metà del valore dell’edificio).

Fonte: Il Sole 24 Ore