
Abbonamento Calcio non Garantisce Sconto. Il Caso Napoli Calcio
Il contratto
Gli ermellini chiariscono che il contratto di abbonamento allo spettacolo di determinate competizioni sportive, nel caso specifico di calcio, può rientare in quello di somministrazione di prestazioni, «nelle ipotesi volte ad assicurare la visione in presenza degli incontri sportivi concordati, è un contratto ad esecuzione periodica». La società si assicura un determinato incasso anticipato e s’impegna, nei confronti dello spettatore, a organizzare la visione dell’incontro sportivo.
Questi, da parte sua, si obbliga a un pagamento, di regola contestuale all’acquisto, e diviene titolare di diversi diritti, ossia quello di assistere agli incontri stessi senza dover acquistare ogni volta il biglietto e senza correre il rischio di non reperirlo; quello di avere sempre lo stesso posto prescelto; come accertato dal Tribunale quale giudice di appello, il diritto di prelazione, per un prefissato arco temporale, per l’acquisto di ulteriori biglietti per altre competizioni nazionali e internazionali e, infine, quello di poter effettuare gli acquisti telematicamente evitando il disagio di fare fisicamente la fila.
Il tifoso aveva documentato l’incontestata tariffa agevolata, e non solo la prelazione, per l’acquisto dei biglietti per la visione degli incontri di Coppa Italia e Champions League. Ma per i giudici di legittimità si trattava solo di ulteriori benefici che non comportavano il diritto a una tariffa agevolata anche per gli incontri di campionato nazionale ai quali si riferiva l’abbonamento.
Non passa neppure l’argomento sulla «prospettazione di una campagna di aumento dei prezzi per le singole partite», tale da creare un affidamento. Per la Cassazione è un’affermazione generica, «non essendo dato comprendere quando fatta, in quali termini». Né il prezzo della prima gara Napoli-Milan poteva avere un riflesso sui prezzi di biglietti legittimamente fissati dalla società calcistica, «all’evidenza, in relazione alla tipologia di partita e al momento di mercato – rispetto agli altri a fronte dei complessivi quali si è determinato il parametro dei minori costi».
I diversi vantaggi
In questo quadro, il fatto che in precedenza la società sportiva abbia effettivamente assicurato una tariffa minore per gli abbonati «non implica che si trattasse di un’obbligazione di cui era necessariamente composto ogni nuovo abbonamento, non trattandosi di elemento naturale del negozio, né potendo individuarsi sul punto un affidamento sine die».
Fonte: Il Sole 24 Ore