Abuso d’ufficio, dopo l’abolizione salvo l’assessore che vota per la clinica in cui lavora

Abuso d’ufficio, dopo l’abolizione salvo l’assessore che vota per la clinica in cui lavora

Vanno restituiti all’assessore-medico il cellulare e il pc che gli erano stati sequestrati in quanto indagato per il reato diabuso d’ufficio, ormai abrogato. L’accusa riguardava la mancata astensione in occasione del voto di una delibera in favore della clinica privata per la quale il camice bianco, prestato alla politica locale, lavorava. Né, come chiesto dalla pubblica accusa, era possibile in assenza di condotte distrattive, contestare all’indagato il nuovo reato di indebita destinazione di denaro, previsto dall’articolo 314-bis, introdotto dal Decreto Carceri92/2024.

Alla Cassazione (sentenza 44102) non resta che accogliere il ricorso della difesa contro il decreto di sequestro probatorio del telefono e dei computer dell’assessore regionale al bilancio. Una misura giustificata dalla necessità di verificare se, dai dispositivi sequestrati all’indagato, risultavano contatti con la casa di cura in vista dell’approvazione delle delibere favorevoli alla clinica, o l’invio di bozze o altre forme di pressione della casa di cura relative all’ammontare e ai tempi delle liquidazioni. Atti che erano indispensabili per ricostruire le accuse mosse in via provvisoria.

Il conflitto di interessi

Il Tribunale, dopo aver escluso il fumus di falso ideologico e indebita percezione di erogazioni pubbliche, aveva considerato sussistenti gli indizi dell’abuso di ufficio per il conflitto di interessi. All’assessore era stata contestata la mancata astensione dall’adozione delle delibere della giunta con le quali era stato programmato il finanziamento delle prestazioni del servizio sanitario nazionale a favore dei soggetti privati accreditati, tra i quali c’era la clinica privata presso la quale l’indagato svolgeva la sua attività di medico, come libero professionista.

La Suprema corte ricorda però che «la condotta di abuso da conflitto di interessi è venuta meno a seguito dell’abrogazione dell’articolo 323 del Codice penale, avvenuta con la legge n.114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto 2024». Né si può accogliere la richiesta del pubblico ministero di riqualificare il reato applicando l’articolo 314-bis del Codice penale, che punisce l’indebita destinazione di denaro o cose mobili, introdotto con il Decreto Carceri (Dl 92/2024) dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio. Il nuovo reato, infatti, «punisce le condotte distrattive – scrive la Corte – di cui nella specie non risultano i presupposti».

Fonte: Il Sole 24 Ore