Agente immobiliare e amministratore di condominio, serve la doppia formazione
Secondo gli ultimi dati disponibili sono oltre 50mila gli agenti immobiliari in Italia. Per esercitare è necessario disporre dell’abilitazione alla professione a cui si può accedere con la frequenza e il superamento di un corso di formazione specifico. Dall’ottobre scorso la sentenza 242/2023 della prima sezione della Corte di giustizia Ue ha precisato che si può essere intermediari immobiliari e amministratori di condominio.
Questi ultimi potranno chiedere l’iscrizione alla Camera di Commercio quali agenti di affari in mediazione immobiliare, previo superamento del corso di formazione ad hoc. E gli agenti potranno fare lo stesso attenendosi al Dm 140/2014, secondo il quale per fare gli amministratori bisogna frequentare un corso di formazione iniziale, che dev’essere di almeno 72 ore e poi seguire corsi di aggiornamento annuali della durata di almeno 15 ore.
La sentenza Ue
La sentenza precisa che gli ordinamenti nazionali non possono dettare incompatibilità dato che la normativa nazionale che le preveda sarebbe contraria alla direttiva Bolkestein, articolo 25 (attività multidisciplinari), secondo il quale «gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse».
Precedenti pronunce di senso opposto avevano fatto rilevare che il rischio poteva essere costituito dall’eventuale favore concesso dall’agente immobiliare verso la vendita dell’appartamento sito nel condominio amministrato piuttosto che su altri. La sentenza Ue mette nero su bianco che «i conflitti di interesse devono essere valutati individualmente e non possono giustificare una restrizione generale e indifferenziata delle attività professionali».
Dubbi di incompatibilità
Fugati anche i dubbi alimentati dalle altalenanti interpretazioni dei comma 3 e 3 bis dell’articolo 5 della legge 39/1989 che contemplano tra i casi di incompatibilità quella tra la professione di mediatore immobiliare e «l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Fonte: Il Sole 24 Ore