Appalti post sisma, semplificati gli accertamenti per il rinnovo nell’Anagrafe degli esecutori

Un ruolo fondamentale è attribuito alla Dia (Direzione investigativa antimafia), che sarà chiamata a dare rapido riscontro alle richieste istruttorie della Struttura, e dall’Ufficio analisi interforze istituito presso la stessa Struttura, chiamato ad esaminare e valutare le informazioni acquisite.

Tempi dell’iscrizione all’Anagrafe

L’iscrizione in Anagrafe deve permanere per tutta la durata dell’esecuzione delle prestazioni e sono i soggetti aggiudicatori a dover effettuare le relative verifiche. In caso di diniego di rinnovo dell’iscrizione per un operatore impegnato nell’esecuzione di un contratto o subcontratto, al soggetto aggiudicatore non spetterà alcun potere discrezionale, dovendo necessariamente attivare la clausola risolutiva.

Le eccezioni

Questa regola generale conosce, tuttavia, alcune eccezioni. La prima è prevista dallo stesso Codice antimafia, in particolare dall’articolo 94, comma 3, secondo cui le stazioni appaltanti non procedono alla revoca o al recesso dal contratto nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In tali circostanze, adeguatamente motivate, il soggetto appaltante potrà decidere di mantenere intatto il contratto, dando preminenza all’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera ovvero alla prosecuzione del servizio o della fornitura, rispetto all’esigenza di impedire il mantenimento di rapporti contrattuali con soggetti privi dei requisiti moralità necessari per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

Si tratta, dunque, di un potere di natura eccezionale, esercitabile in presenza dei presupposti tassativamente determinati dalla legge, il cui esercizio sarà sottoposto ad un onere motivazionale di tipo rafforzato, dovendo l’amministrazione dare specifico conto delle valutazioni discrezionali compiute nonché delle esigenze pubblicistiche legittimanti l’esercizio del potere di deroga.

La seconda eccezione è prevista dall’articolo 80, comma 2, del Codice degli appalti, che stabilisce la sospensione degli effetti dell’interdittiva nei confronti dell’impresa che abbia di propria iniziativa richiesto e poi ottenuto la misura del controllo giudiziario.

Fonte: Il Sole 24 Ore