Assicurazioni, risarcimento limitato a chi va nell’officina di fiducia

Assicurazioni, risarcimento limitato a chi va nell’officina di fiducia

Le compagnie assicurative possono inserire nelle polizze danni una clausola che preveda una misura differenziata dell’indennizzo, in funzione delle scelte dell’assicurato in ordine al soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 33402/2024 (depositata il 19 dicembre), tornando a occuparsi di questa clausola da tempo controversa perché di fatto consente alla compagnia di favorire chi sceglie un riparatore con essa convenzionato invece che uno di fiducia del danneggiato stesso.

La Corte chiarisce che tale clausola non è, di per sé, restrittiva della libertà negoziale con i terzi né produce un significativo squilibrio ai fini delle norme sulle clausole vessatorie, stabilite dagli articoli 1341 del Codice civile e 33, lettera t) del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).

Il caso e le sentenze di merito

La sentenza riguarda un caso in cui un assicurato aveva stipulato una polizza sul rischio di danni da atti vandalici alla propria autovettura. Il contratto prevedeva che, in caso di sinistro, l’indennizzo sarebbe stato integrale se l’assicurato avesse fatto riparare il mezzo in una delle officine indicate dall’assicuratore, altrimenti sarebbe stato contrattualmente applicato uno scoperto del 20% con un minimo di euro 1.500,00.

Verificatosi il sinistro, il danneggiato si rivolgeva a un’officina di propria scelta non convenzionata e quest’ultima, cessionaria del credito, agiva in giudizio per ottenere lo scoperto dalla Compagnia, eccependo la nullità della clausola, in quanto ritenuta abusiva.

Il giudice di pace, interessato in primo grado della questione, rigettò la domanda, mentre il Tribunale, in funzione di giudice del gravame, ritenne, da un lato, che l’officina era legittimata a far valere la nullità della clausola e, dall’altro, che tale rilievo era fondato in quanto la clausola era nulla ex articolo 33, lettera t) del Dlgs 206/2005.

Fonte: Il Sole 24 Ore