Autonomia differenziata: fermi! Entra la Corte, ascoltiamola

Autonomia differenziata: fermi! Entra la Corte, ascoltiamola

Non è un buon segno l’acceso dibattito che è seguito al preavviso di decisione della Corte costituzionale in tema di autonomia differenziata. Permane un clima di contrapposizione frontale. Converrebbe invece alle parti accogliere senza riserve e ambiguità questo forte messaggio di unità per ricomporre nella Costituzione un conflitto che divide la comunità nazionale.

In attesa della sentenza, il preambolo del comunicato offre la chiave di lettura rovesciando l’impostazione della legge n. 86, che mette al centro l’autonomia differenziata. La Corte la rimette al suo posto nel contesto della forma di Stato definita dai principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.

Questi principi integrano le indicazioni puntuali nel comunicato della Corte e ne chiariscono il senso.

1. La decisione di ritenere non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge è bilanciata da quella di pari peso e rilevanza di considerare ammissibili i ricorsi, rigettando la tesi dell’Avvocatura dello Stato di totale inammissibilità. Si riconosce la possibilità di determinare una lesione della sfera di attribuzione di una regione per effetto di procedure che consentano ad altre regioni forme di differenziazione eccessiva e costituzionalmente illegittima. Il comunicato evoca in conclusione la possibilità di futuri ricorsi di questo tipo e dare un monito per frenare adempimenti solo formali delle prescrizioni della sentenza.

2. La Corte giudica incostituzionale la norma che prevede la trasferibilità di materie o ambiti di materie, affermando che possono essere trasferite solo specifiche funzioni. Ne deriva che la nozione di materia o ambito di materia dovrà essere definita per definire di converso la funzione trasferibile. La funzione trasferibile è quella che lascia in capo allo Stato una quota irriducibile di principio o indirizzo anche con riferimento alle funzioni trasferite, come carattere proprio della forma di Stato regionale italiana. Alla stregua dei principi della forma di Stato la Corte pone la precisa condizione di costituzionalità che la richiesta di maggiore autonomia sia adeguatamente giustificata secondo i parametri della sussidiarietà, come definita nel preambolo con riferimento alla maggiore efficienza degli apparati pubblici, alla responsabilità politica, alla utilità per il bene comune e non solo per i cittadini interessati, a tutela dei diritti di tutti. E’ il Parlamento chiamato in primo luogo a verificare il loro rispetto, ma anche le Amministrazioni pubbliche sono esposte per i loro specifici profili di responsabilità giuridica nello svolgimento delle procedure.

Fonte: Il Sole 24 Ore