Autonomia differenziata: la Corte costituzionale metterà d’accordo le parti

È certo che i ricorsi alla Corte costituzionale sulla legge Calderoli (n. 86/2024) non si oppongono all’autonomia e tanto meno all’autonomia differenziata come previste dalla Costituzione. Si oppongono all’anticostituzionalità e antieconomicità della legge. Le argomentazioni giuridiche si uniscono a quelle economiche e finanziarie sostenute da un’amplissima platea di studiosi e dalle massime istituzioni indipendenti (Banca di Italia, Ufficio parlamentare del bilancio e Country Report sull’Italia della Commissione Europea).

I ricorsi di converso aprono la via ad un’attuazione dell’autonomia differenziata conforme a Costituzione come verificata dalla Corte, consentendo di superare la contesa. Il ministro Calderoli e il Presidente Zaia si erano dichiarati a favore della ragionevole regolazione delle richieste di intese, del mantenimento del ruolo strategico dello Stato oltre che di una contemporanea attuazione del federalismo fiscale, dei livelli essenziali e dell’autonomia differenziata. Poi le richieste avanzate nei giorni scorsi dalla Regione Veneto per le cosiddette materie non LEP sono invece andate in senso opposto.

Anche i più avvertiti sostenitori della legge n. 86/24 stentano a comprendere il senso della grande opposizione che è cresciuta in questi mesi nel paese e nell’opinione pubblica più qualificata. Continuano ad accusarla di essere contro autonomia e Costituzione sulla scia del precedente scenario che vedeva contrapporsi da un lato quanti sostenevano l’incongruità e inattuabilità della norma sull’autonomia differenziata e dall’altro coloro che ne amplificavano la portata fino a richiedere estesi trasferimenti di materie o grandi funzioni in base ad una immaginaria deroga dell’articolo 117.

Dopo il dibattito parlamentare e i ricorsi il quadro è del tutto diverso.

Il recente appello di oltre 200 costituzionalisti ne riassume gli esiti sostenendo che l’attuazione della norma costituzionale consente solo un limitato ampliamento dei poteri di una singola regione e considerando la legge n. 86/24 fuorviante e priva di limiti e criteri sotto questo profilo. L’appello fa notare come la legge metta il Governo nazionale al centro del procedimento facendone il vero deus ex machina che guida l’intesa con la regione interessata e presenta il disegno di legge di intesa al suo posto, spingendo ai margini il Parlamento e la Conferenza delle regioni, con un semplice decreto può limitare le materie oggetto di intesa. L’autonomia differenziata di Governo viene assunta a principio unico, fondamentale e trainante che si sovrappone alle altre norme costituzionali.

Fonte: Il Sole 24 Ore