Azione di arricchimento senza causa se la vendita del sepolcro è nulla

Azione di arricchimento senza causa se la vendita del sepolcro è nulla

Se le spese di ristrutturazione di un sepolcro cimiteriale sono state sostenute da una persona che ha acquistato il diritto al sepolcro con una compravendita affetta da nullità, il venditore può essere convenuto con l’azione di arricchimento senza causa (di cui all’articolo 2041 del Codice civile) ed essere condannato a indennizzare la diminuzione patrimoniale subita da chi ha sopportato il costo della ristrutturazione, tuttavia nei limiti dell’aumento di valore del manufatto ristrutturato conseguente ai lavori effettuati.

È quanto deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 190 del 7 gennaio 2025 in un contenzioso che ha contrapposto, da un lato, gli eredi di una persona titolare del diritto di sepolcro in un’edicola cimiteriale e, d’altro lato, l’acquirente dell’edicola il quale l’aveva comprata (mediante un contratto di compravendita poi rivelatosi nullo e, quindi improduttivo di effetti, per la ragione che oggetto di cessione era un diritto invece invendibile) e l’aveva poi ristrutturata.

La distinzione fra sepolcri

Il «diritto al sepolcro» consiste, da un lato, nel diritto di una persona a essere inumata in un dato manufatto funerario (ius sepulchri) e, d’altro lato, nel diritto a inumare altre persone (ius inferendi in sepulchrum) in tale manufatto. Occorre però distinguere tra:

  • il cosiddetto «sepolcro ereditario» che si trasmette secondo le regole proprie del diritto ereditario ed è liberamente cedibile (salve le limitazioni che derivino dal fatto che, caso per caso, non si tratti di una proprietà privata ma di un manufatto eretto in regime di concessione amministrativa);
  • il cosiddetto «sepolcro gentilizio» che attribuisce il diritto alla sepoltura alle sole persone designate dall’originario fondatore di questa situazione giuridica o, in mancanza, a quelle che siano legate al fondatore da uno specifico rapporto di consanguineità (sempre tenendo in considerazione l’eventuale regolamento della concessione cimiteriale).

In mancanza di prova contraria, il sepolcro si presume gentilizio e non ereditario (Cassazione 8020/2021).

Nel caso del sepolcro gentilizio, la prerogativa sepolcrale è imprescrittibile e irrinunciabile e non trasmissibile, né per atto tra vivi né mortis causa: essa si estingue con il decesso dell’ultima persona che sia legittimata alla sepoltura, salva la trasformazione del sepolcro, nel periodo di sopravvivenza dell’ultima persona legittimata alla sepoltura, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario.

Fonte: Il Sole 24 Ore