Banca, se il conto è cointestato per investire in titoli serve la doppia firma

Banca, se il conto è cointestato per investire in titoli serve la doppia firma

È nullo il contratto quadro, di acquisto titoli, sottoscritto da uno solo dei due investitori. E, di conseguenza sono nulli tutti gli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza che sia necessario valutare se la sottoscrizione dell’altro sia stata essenziale. La Cassazione, con la sentenza, 9331, nell’accogliere il ricorso di due risparmiatori contro l’Unicredit, detta un principio di diritto. I ricorrenti, una coppia di coniugi, chiedevano di dichiarare nullo il contratto di investimento per difetto di forma scritta, perché la firma della donna, cointestataria del conto, era apocrifa. Un ragione che la Corte d’Appello aveva considerato non sufficiente per far cadere nel nulla l’operazione. Ad avviso dei giudici territoriali, infatti, in caso di conto cointestato, esisteva la possibilità di operare anche singolarmente, con piena validità dell’atto per entrambi i cointestatari.

Non valgono gli ordini di acquisto

Una tesi che la Suprema corte, “smonta” , chiarendo che «In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta (ai sensi dell’articolo 23 Tuf) con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale (ai sensi dell’articolo 1420 del Codice civile) ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa».

Per i giudici di legittimità non è, infatti, coerente «ammettere la possibilità di considerare la partecipazione di uno dei contraenti come inessenziale con l’effetto di derogare alla prescrizione di forma scritta vigente per il tipo di contratto posto in essere, né si comprenderebbe perché la partecipazione dell’uno dovrebbe considerarsi non essenziale e quella dell’altro invece sì» Quando i risparmiatori sono due, come nel caso esaminato.

Fonte: Il Sole 24 Ore