Base imponibile slegata dal presupposto

Proprio perché è un concetto indeterminato, la forza economica si definisce per “accumulo”. Non basta una giustificazione, ne occorrono tante. Non è, dice la Corte, un concetto «atomistico». La si può valutare solo con altri fattori: situazione congiunturale, carattere oligopolistico del mercato, anelasticità della domanda. Tutti elementi estranei alla disposizione che non vi fa riferimento.

Si riduce il presupposto a elemento implicito, assorbito dalla definizione della base imponibile. Il presupposto è privato sia dell’oggettività concettuale sia di quella conferita dalla norma. Cosicché, nel giudizio di costituzionalità, il momento ricostruttivo si identifica con quello giustificativo. Non è la legge che non trasmoda in arbitrio, ma la Corte che munisce la struttura del tributo, al tempo stesso, di un presupposto e della sua (asserita) ragionevolezza.

Su tutti, un punto meriterebbe riconsiderazione. Non c’è «conferma [de]l significato originario del principio di capacità contributiva» quando si accettano formulazioni implicite del presupposto e la sua nozione è privata dell’oggettività concettuale comune agli approcci “tradizionali” e “innovativi”. Il principio è posto a presidio dell’uguaglianza davanti all’imposta e i concetti indeterminati pregiudicano quel valore facendo spazio ad arbìtri che la Corte col suo insegnamento deve reprimere e prevenire.

Il secondo punto di dissenso riguarda lo sganciamento del presupposto dalla base imponibile. Il principio di effettività della capacità contributiva impone la razionale riferibilità del presupposto al soggetto passivo. La corretta definizione della base imponibile assicura l’effettività, garantendo la correlazione fra misura del tributo e intensità con cui il presupposto si realizza. Se il presupposto non si verifica o si verifica in misura attenuata, il contribuente non sarà soggetto al tributo o lo sarà in misura attenuata.

Idoneità ed effettività del presupposto formano un principio unitario. Rispettare l’articolo 53 della Costituzione vuol dire soddisfarli entrambi. Né potrebbe essere diversamente: la tassazione di un presupposto inidoneo non è diversa dalla tassazione di un presupposto privo di riferibilità razionale al soggetto passivo.

Fonte: Il Sole 24 Ore