Bocciatura annullata in assenza di trasparenza con genitori e corsi di recupero
Nessun docente aveva manifestato ai genitori perplessità sulla possibilità che la minore potesse non superare l’anno scolastico. Per i giudici “è, dunque, mancato un adeguato preavviso sull’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva”.
La scuola ha informato i genitori dell’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva, solo attraverso il registro elettronico. “Tuttavia, vi è stata una difettosa comunicazione – si legge nella sentenza – e uno scarso preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico. Ciò ha un qualche rilievo nella valutazione della correttezza e trasparenza del rapporto della scuola con i genitori”. Pesa anche la mancata attivazione di un percorso preventivo di recupero scolastico e l’assenza di una valutazione globale del rendimento nell’anno. Nè è stato dato il giusto rilievo alla difficile gravidanza affrontata dalla minore.
Cosa dice la legge sulle assenze scolastiche
I giudici ricordano allora cosa dice la legge in merito alle assenze. “Ebbene, se la normativa di legge (Dpr n. 122/2009) applicabile alla fattispecie, richiede, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, è altrettanto vero che l’articolo 14, comma 7, di quel decreto prevede deroghe al suddetto limite – si legge nella sentenza – in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie. Nel caso in esame, sussistono i presupposti per applicare la deroga, atteso che le assenze effettuate dall’allieva sono dipese dal suo stato di salute, come comprovato da numerosi certificati medici”.
Documentazione medica, nota ai docenti, dalla quale emergeva che “l’allieva non avrebbe potuto essere presente a scuola nell’ultimo periodo per motivi di salute, sicché la mancata esecuzione degli ultimi test non è dipesa da una libera scelta, ma è stata determinata dalla necessità di prendersi cura della propria salute”.
Nel conto vanno anche gli errori e le irregolarità procedurali. “Ad esempio, le interrogazioni svolte nel mese di maggio dai docenti delle materie in cui la minore non ha conseguito la sufficienza, risultano erroneamente eseguite in giornate in cui l’allieva era assente – scrivono i giudici – inoltre, le interrogazioni e le verifiche programmate per l’ultima settimana di scuola sono state comunicate alla ricorrente genitrice soltanto con una mail pervenuta in giornata festiva (domenica 2 giugno 2024)”.
Fonte: Il Sole 24 Ore