Bonus assunzione disabili under 35, per gli Ets domande dal 2 settembre

La dote economica

Quanto alle modalità di erogazione del contributo, è prevista la corresponsione una tantum di una somma pari a 12mila euro, a cui si aggiungono mille euro per ogni mese trascorso dalla data di assunzione sino al 30 settembre 2024. Con la specifica che, nel caso di interruzione anticipata del contratto, l’incentivo sarà erogato sino alla data di cessazione del rapporto e, per le assunzioni effettuate nel mese di settembre, sarà attribuita sia la quota-parte di contributo una tantum, sia la quota mensile spettante.

Tuttavia, qualora il numero delle domande ammesse comporti il superamento delle risorse disponibili, di poco superiori ai 6.3 milioni (6.315.825 euro), il quantum da erogare sarà riparametrato proporzionalmente tra i richiedenti.

A livello operativo, le istanze dovranno essere presentate dai datori di lavoro, anche tramite intermediario delegato, entro il 31 ottobre 2024, utilizzando l’apposita modulistica e seguendo le istruzioni reperibili sul sito dell’istituto di previdenza.

La cumulabilità

Un dato interessante è legato al fatto che la misura, per come formulata, consente una cumulabilità con altri incentivi destinati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità (cfr. articolo 2, comma 3, del Decreto 27 giugno 2024). È il caso della cosiddetta maxi deduzione di cui all’articolo 4 del Dlgs 216/2023, elevata al 130% nel caso in cui le nuove assunzioni, o le conversioni in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2024, interessino lavoratori ricompresi tra le categorie ritenute «meritevoli di maggior tutela». Al riguardo, si ricorda che l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, ivi inclusi gli enti non commerciali – e, dunque, gli Ets – limitatamente alla parte di impiego di detti lavoratori nell’esercizio di attività commerciale. Ciò significa che, nel caso in cui i neo-assunti siano impiegati dall’Ets sia in attività istituzionali (non commerciali), sia in attività di stampo commerciale, la maggiorazione spetterà in proporzione al rapporto tra l’ammontare dei proventi da attività commerciale e quelli complessivamente prodotti (articolo 5, comma 9, del Decreto interministeriale 9 maggio 2024).

Per cooperative e imprese sociali, invece, la cumulabilità degli incentivi descritti non trova limiti legati alle modalità di svolgimento dei propri compiti statutari, in quanto si tratta di realtà che svolgono stabilmente attività d’impresa.

Fonte: Il Sole 24 Ore