Bonus casa e consolidato, cessione crediti senza limiti

passaggio di crediti tra società nel perimetro del consolidato fiscale non brucia il contatore delle cessioni, perché non è considerato un trasferimento a terzi. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 45/E, che analizza il tema delle cessioni e della compensazione con l’Ires di gruppo.

La risposta delle Entrate non è la prima sul tema: ci sono almeno due precedenti, gli interpelli n. 133/2021 e 191/2019, che fissano alcuni principi approfonditi adesso dalle Entrate, con un’analisi che per la prima volta abbraccia tutto il perimetro dei crediti cedibili in base all’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). Quindi, non solo il superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa.

A partire dal decreto Sostegni ter (Dl n. 4/2022), sono state introdotte nel nostro sistema diverse limitazioni alle cessioni. Attualmente, in sintesi, la prima è libera, le successive due sono possibili solo in ambiente controllato e, poi, c’è una quarta cessione, possibile tra la banca acquirente e tutte le partite Iva.

Quanto alle società che partecipano al consolidato fiscale – ricorda la risoluzione -, vale il principio fissato dall’articolo 7 del Dm 1° marzo 2018, in base al quale «ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione». Quindi, le società che partecipano alla tassazione di gruppo possono trasferire i propri crediti «per un ammontare non superiore all’Ires» dovuta dal gruppo.

Guardando a queste regole, allora, l’Agenzia conclude che «detto trasferimento non configura ipotesi di cessione a terzi dei crediti di imposta». Siamo, invece, in presenza «di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta». Non scattano, allora, le limitazioni fissate dalla legge per le cessioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore