Bonus da 150 euro, tempi stretti per inserire l’importo nelle buste paga dei dipendenti
Il decreto legge 144/2022, meglio conosciuto come decreto Aiuti-ter, all’articolo 18 prevede l’introduzione di un ulteriore bonus da 150 euro per i lavoratori dipendenti, da corrispondersi con la retribuzione di novembre. Si tratta di un’indennità molto simile a quella di 200 euro che ha interessato il cedolino di luglio 2022 (in specifici casi anche quello di giugno), prevista dal decreto Aiuti. Traendo spunto dall’esperienza pregressa e analizzando le numerose difficoltà che la farraginosa norma precedente ha creato, sarebbe stato possibile elaborare una disposizione normativa più lineare, ma così non è. Si prevede che il bonus debba essere erogato ai lavoratori che, nel mese di novembre, ricevono una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro.
La retribuzione imponibile
Il primo aspetto da porre in evidenza è l’insufficienza della locuzione “retribuzione imponibile” usata dal legislatore, dato che nel cedolino si trovano imponibili di diverso tipo: previdenziale, fiscale, di Tfr eccetera. Visto che nella stessa norma si garantisce l’erogazione dei 150 euro anche in presenza di eventi figurativi di tipo previdenziale e che le somme pagate possono essere recuperate defalcandole dai contributi dovuti dal datore di lavoro, si può supporre che si tratti dell’imponibile previdenziale.
Se questa è la giusta lettura, si ripeteranno le stesse situazioni del bonus 200 euro. Si pensi, per esempio, a un impiegato del commercio, con una retribuzione mensile lorda di 2.500 euro che a novembre, a seguito di un evento di malattia – avrà nel cedolino un imponibile previdenziale di 1.500 euro (ridotto in quanto è intervenuta l’indennità di malattia che – essendo una prestazione di natura previdenziale – non sconta contributi). Egli avrà diritto al nuovo bonus, anche se ha una retribuzione più elevata del tetto previsto.
La dichiarazione del lavoratore
Vi è, poi, un’altra questione di tipo amministrativo che attiene alla dichiarazione che – anche in questa circostanza – deve rilasciare il lavoratore per ricevere l’indennità e nella quale deve attestare di non essere pensionato o facente parte di un nucleo familiare destinatario del reddito di cittadinanza. La richiesta di sottoscrivere tale dichiarazione dovrebbe essere rivolta ai dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma (retribuzione imponibile di novembre non superiore a 1.538 euro) evitando, così, di ingenerare false aspettative. Eppure questa verifica si potrà fare solo sviluppando il cedolino paga di novembre che deve contabilizzare le variazioni mensili riferite a ottobre. Operazione che si concluderà, presumibilmente, verso la metà del mese, lasciando pochi giorni per gestire l’autodichiarazione.
Questione di calendario
La questione appare maggiormente complicata per quelle aziende che non applicano il calendario differito. Conseguentemente, al datore di lavoro potrebbe mancare il tempo per rientrare in possesso delle attestazioni sottoscritte dai dipendenti. Per il bonus da 200 euro erogato a luglio, invece, il requisito retributivo andava maturato entro il 23 giugno, lasciando quindi qualche margine di tempo in più per individuare la platea dei dipendenti potenzialmente beneficiari. La soluzione potrebbe essere quella di basarsi sulla retribuzione del mese precedente (o sulla retribuzione base) e prevedere la richiesta dell’attestazione anche non avendo la certezza che il lavoratore riceverà il bonus. In tal caso si dovrebbe, tuttavia, comunicare al dipendente che potrebbe essere, comunque, escluso dall’erogazione. Infine, si deve considerare che, non essendoci alcun riferimento al nucleo familiare, riceverà i 150 euro anche chi ha il coniuge che lavora e potrebbe avere un reddito molto elevato.
Fonte: Il Sole 24 Ore