Bonus Natale da 100 euro, indennità anche alle famiglie monogenitoriali e ai part-time

Il “bonus Natale” spetta anche alle famiglie monogenitoriali e a chi ha un contratto part-time. Sono i chiarimenti che emergono dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate diffusa a pochi giorni dall’approvazione definitiva del decreto omnibus che è diventato il contenitore normativo dell’atteso sostegno promesso dal governo, prima come “bonus tredicesima”, poi come “bonus Befana” e infine come “bonus Natale”. Per ottenere i 100 euro in più in busta paga dovrà essere il lavoratore a fare richiesta al datore di lavoro. Basterà un’autocertificazione scritta in cui specificare i requisiti di reddito richiesti per ottenere il contributo e il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

I tre requisiti per il bonus

L’Agenzia ricorda i tre i requisiti necessari per ottenere il bonus: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge, sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico; avere “capienza fiscale” (un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente).

La situazione familiare

Quanto al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio) riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi – coniuge e figlio – fiscalmente a carico. Le circostanze familiari vengono analizzate nel dettaglio, sia per quanto riguarda i nuclei monogenitoriali che le coppie di fatto, nodo su cui nel corso dell’esame parlamentare della misura era scoppiata una lunga polemica tra maggioranza e opposizione.

Il nucleo monogenitoriale

Il nucleo monogenitoriale, spiega l’Agenzia, è quello in cui l’altro genitore è deceduto, in cui l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o nel quale il figlio è stato adottato da un solo genitore, oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore destinatario del bonus. «In queste ultime tre ipotesi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus».

L’indennità anche per i part-time

Al datore di lavoro l’Agenzia spiega che l’indennità dovrà essere riconosciuta insieme alla tredicesima mensilità. Le somme potranno essere recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione. L’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto, se a tempo determinato o indeterminato, o all’articolazione dell’orario di lavoro, per esempio nel caso di part-time.

Fonte: Il Sole 24 Ore