Comuni e Province non possono vietare i sacchetti compostabili e biodegradabili

Il Comune e la Provincia non possono vietare che i cittadini raccolgano i rifiuti organici con i sacchetti compostabili (costituiti da materiale organico) e biodegradabili (costituiti da plastica che si degrada in poco tempo) impedendo così la raccolta differenziata dell’umido, e destinando questi rifiuti unicamente al termovalorizzatore.

Questa la risposta 113158 che, il 19 giugno, il ministero dell’Ambiente ha fornito a un interpello formulato da Legambiente. Tutto si radica nella mancata attuazione entro il 20 settembre 2021 (e non ancora intervenuta) dell’articolo 182-ter, comma 7, del Dlgs 152/2006, in base al quale il ministero avrebbe dovuto stabilire i livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e i criteri da applicare ai controlli di qualità sia delle raccolte che degli impianti di riciclaggio.

A fronte della carenza del provvedimento, in ordine ai «manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati», l’Associazione ha richiesto al ministero di sapere se a livello locale l’assenza del decreto può giustificare deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro uso ai fini della raccolta dell’umido urbano e del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, anziché a riciclo organico.

Legambiente ha, infatti, avuto evidenza di tali condotte poste in essere da alcune amministrazioni locali, in partivolare la Provincia e il Comune di Bolzano.

Il quesito cita, appunto, il divieto posto dal Comune e dalla Provincia di Bolzano per l’uso dei sacchetti in bioplastica compostabile certificati conformi alla norma EN 13432 per la raccolta differenziata dell’umido domestico, motivato dall’assenza del decreto ministeriale. Il che consentirebbe agli impianti di derogare alla gerarchia dei rifiuti e di destinare a recupero energetico, e non a riciclo organico, tutte le bioplastiche compostabili, compresi i sacchetti per la raccolta dell’umido e gli altri manufatti compostabili etichettati e certificati (in violazione dell’articolo 182-ter, commi 2 e 6, Dlgs 152/2006).

Fonte: Il Sole 24 Ore