Concessioni balneari, illegittime le proroghe della regione Sicilia

Sono illegittime le due proroghe relative alle concessioni balneari della Regione Siciliana. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109, ha dichiarato in contrasto con la Carta la legge di Stabilità regionale 2023-2025 (articolo 36) con la quale si è fatto slittare al 30 aprile 2023 il termine per presentare le domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo (cosiddette concessioni balneari), nonché la proroga alla stessa data del termine per la conferma, in forma telematica, dell’interesse alla utilizzazione del demanio marittimo.

La Corte di giustizia Ue

La questione era stata promossa dal Governo, che rimproverava al legislatore siciliano di essere andato oltre il perimetro delle competenze riservate alle regioni dagli articoli 14 e 17 dello statuto di autonomia e violato l’articolo 117, primo comma della Costituzione, che vincola anche il legislatore regionale all’osservanza degli obblighi derivanti dall’Unione europea assunti dall’Italia. In particolare, nel ricorso si lamentava la violazione delle previsioni dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE, nota anche come “direttiva servizi”, che impone agli Stati membri dell’Ue, con efficacia diretta, di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche ex lege. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine – secondo l’Esecutivo – “corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033”, pur avendo la legge statale n. 118 del 2022 abrogato, per incompatibilità con l’ordinamento unionale, i commi 682 e 683 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prolungavano la proroga fino a quella data. E malgrado le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, nonché quella della Corte di giustizia dell’Unione europea 20 marzo 2023, in causa C-348/22, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che ha ribadito la contrarietà al diritto Ue dei rinnovi automatici delle concessioni relativi all’occupazione del demanio marittimo italiano.

Il giudice delle leggi ha sottolineato che le norme siciliane impugnate perpetuano, limitatamente al territorio della Regione Siciliana, il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa.

Da qui il contrasto con l’articolo 12 della direttiva Bolkestein, e quindi con l’articolo 117, primo comma della Carta.

L’automatismo delle proroghe

Nel sottolineare che il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24 del 2019, ma solo alla presentazione delle domande di proroga, la Corte ha rilevato, in linea con le censure governative, che la rinnovazione anche della possibilità di presentazione delle domande “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.

Fonte: Il Sole 24 Ore