
condanna per stalking a casalinga rumorosa e dispettosa
Scatta il reato di stalking per la casalinga rumorosa e dispettosa con la vicina. Un’escalation iniziata con forti rumori di passi, mobili spostati, liquidi vari nel terrazzo di sotto e, infine un’aggressione. La condanna per il reato di atti persecutori arriva anche per il marito, “complice” della moglie, nel rendere la vita difficile alla coppia del piano di sotto.
La Cassazione conferma il verdetto della Corte d’appello, che aveva respinto la linea della difesa tesa a minimizzare la portata delle azioni di disturbo. Per i ricorrenti infatti, i passi pesanti, i mobili portati a spasso, le briciole e l’acqua, ma non solo acqua, buttati dal balcone, non bastavano per «configurare una molestia penalmente rilevante».
La Suprema corte ferma però il tentativo di banalizzare i fatti, messo in atto anche dalla “massaia” molesta, che negava con forza la volontà di «turbare l’equilibrio psichico e le condizioni di vita delle persone offese – si legge nella sentenza – avendo semplicemente svolto, da casalinga, le ordinarie attività domestiche».
La nozione di molestia
Gli ermellini chiariscono però che, dall’istruttoria dibattimentale, usciva un quadro diverso. Anche l’amministratore era intervenuto, su sollecitazione delle parti civili, con una lettera per tentare di comporre i contrasti. Il risultato era stata un’aggressione alla “nemica” da parte della donna di casa, che evidentemente non era poi così tranquilla come voleva far credere.
I giudici di legittimità confermano la doppia condanna per il reato e ricordano che in tema di stalking «rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi un’indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione con la vittima, attraverso un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica».
Fonte: Il Sole 24 Ore