Contenuti online, l’Agcom calcola l’equo compenso dovuto da Microsoft a Gedi
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – si legge in una nota Agcom – nella riunione di ieri ha deliberato, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, l’ammontare dell’equo compenso dovuto da Microsoft per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico di Gedi Gruppo Editoriale SpA sul motore di ricerca Bing.
Fissato l’equo compenso
Si tratta del primo provvedimento adottato da Agcom che coinvolge un prestatore di servizi della società dell’informazione diverso dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa. “L’Autorità, secondo la procedura disciplinata dal Regolamento di cui alla delibera n. 3/23/CONS – si legge nella nota – ha valutato le proposte economiche formulate dalle parti e ha ritenuto che nessuna di queste fosse conforme ai criteri di cui all’articolo 4 del Regolamento medesimo. Ha, pertanto, determinato l’equo compenso spettante a Gedi secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento”.
“Con questa decisione l’Autorità si è espressa altresì sulla definizione di ’estratto molto breve’ – prosegue – interpretando il criterio qualitativo dettato dal legislatore alla luce del mutamento che ha caratterizzato l’offerta e la domanda di informazione nel nuovo contesto sociale”.
Il parametro dei ricavi pubblicitari
“In caso di utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa – continua Agcom – l’equo compenso dovuto agli editori è calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore. A tale base di calcolo si applica un’aliquota fino al 70%”.
I criteri di calcolo
“Nel determinare la base di calcolo, l’Autorità ha tenuto conto dei meccanismi di funzionamento dei servizi del prestatore e del relativo modello di business, considerando nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del motore di ricerca Bing”, aggiunge la nota. “A tale base di calcolo l’Autorità ha applicato un’aliquota determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente: a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento); b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line); c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria; d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking; g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata”.
Fonte: Il Sole 24 Ore