cosa cambia con il Dlgs. 192/2024

cosa cambia con il Dlgs. 192/2024

Fiscalità agricola al passo con i tempi. Il 31 dicembre scorso è entrato in vigore il Dlgs 192/2024 che prevede, tra le altre cose, la riforma dei redditi agrari. In particolare, sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali le produzioni di vegetali realizzate mediante sistemi evoluti di coltivazione quali, ad esempio, le vertical farm e le colture idroponiche.

Si tratta di meccanismi di coltivazione in grado di ridurre il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. Queste attività possono essere realizzate in strutture protette, quali, serre o fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi.

Le attività agricole godono di una fiscalità diversa dalle altre attività: la tassazione avviene, infatti, non in base al reddito effettivo, ma sulla base dei redditi fondiari, cioè reddito dominicale e reddito agrario. Il reddito dominicale è quello relativo al possesso dei terreni ed è imputato a chi possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale; il reddito agrario è relativo allo svolgimento dell’attività agricola sul terreno ed è imputato al soggetto che la esercita effettivamente.

In sostanza, se l’attività svolta è definita “agricola” sul piano fiscale, le imposte non sono pagate sul reddito effettivamente realizzato ma sul reddito agrario e, nel caso di terreni in detenuti in proprietà o in forza di altro diritto reale, sul reddito dominicale. Questa modalità di tassazione, spesso più conveniente rispetto a quella ordinaria, si applica però solo alle attività definite, appunto “agricole” sul piano fiscale. Sono tali, cioè, le attività indicate nell’articolo 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La novità introdotta dal Dlgs 192/2024 è l’inclusione delle attività che sfruttano evoluti sistemi di coltivazione tra quelle “agricole” dell’articolo 32 del Tuir e, quindi, la possibilità di dichiarare (e tassare) con riferimento a queste attività i redditi fondiari e non i redditi effettivi.

Fonte: Il Sole 24 Ore