Criptoattività, sanzioni afflittive a doppio binario

Le cripto attività in Italia si adeguano al regolamento Ue Mica. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.215 del 13-settembre del Dlgs 129/2024 anche l’Italia come Paese membro Ue si dota di uno strumento completo ed avanzato di attuazione della normativa europea in tema di Cripto asset. Il provvedimento è entrato in vigore dal 14 settembre scorso. Tuttavia sono previste delle disposizioni transitorie (cfr. articolo 45 del decreto ) in forza delle quali dopo l’entrata in vigore di Micar possono continuare a operare fino al 30 giugno 2025 – ai sensi del Dlgs 141 del 2010 e disposizioni attuative, i soli soggetti regolarmente iscritti nel registro Oam al 27 dicembre 2024. Se questi presenteranno istanza di autorizzazione, in Italia o in un altro Stato membro, entro il 30 giugno 2025, sarà consentito loro di continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione, fino al rilascio o rifiuto della medesima e comunque non oltre il 30 dicembre 2025. Il nostro legislatore ha scelto di ridurre al minimo consentito dai regolamenti Ue il periodo transitorio di tolleranza in ossequio alle raccomandazioni della agenzia europea di riferimento ( Esma).

Sempre il decreto prevede un rigoroso sistema sanzionatorio caratterizzato da sanzioni penali e amministrative rilevanti. In particolare, il doppio binario sanzionatorio limita le sanzioni penali alle sole violazioni più gravi. Si tratta del c.d. abusivismo finanziario, che le nuove norme puniscono con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329. Certamente più ampio è lo spettro delle sanzioni di natura amministrative, che copre una vasta gamma di condotte, con la possibilità di inasprimento della sanzione nei casi in cui il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione in conseguenza della violazione stessa sia superiore ai limiti massimi indicati. In questi casi, infatti, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto. Viene inoltre riconosciuta alla Banca d’Italia e alla Consob, in relazione alle rispettive competenze, la possibilità di disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa, una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e/o in un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento e di astenersi da ripeterlo. Particolarmente afflittive sono le sanzioni previste per chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato. In questi casi, la sanzione applicabile va da 5 mila fino a cinque milioni di euro. Le nuove norme quantificano poi le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili all’ente individuandone i presupposti per l’applicazione. Quanto al procedimento, la potestà sanzionatoria è in capo alla Banca d’Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, fermo restando che per le sanzioni amministrative previste in materia di emissione, offerte al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica sono sempre applicate dalla Banca d’Italia secondo la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 145 del Tub. Nella Relazione illustrativa al Decreto si chiarisce che non solo la disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo ma anche alle regole speciali sul giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d’Appello sono le stesse previste nel Tub. Infine, è rimesso alla Banca d’Italia e alla Consob il compito di effettuare la segnalazione all’Abr e all’Aesfem prevista dalla Micar delle sanzioni e delle misure amministrative applicate.

Fonte: Il Sole 24 Ore