Dal 2 gennaio domande all’Inps per il sostegno agli over 80 non autosufficienti: ecco i requisiti

Dal 2 gennaio domande all’Inps per il sostegno agli over 80 non autosufficienti: ecco i requisiti

Dal 2 gennaio scatterà, in via sperimentale, una nuova prestazione dell’Inps. Si chiama “Prestazione universale”, ed è destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”. Il periodo di sperimentazione, ha spiegato l’ente di previdenza in una nota divulgata nelle ultime ore, andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Il riconoscimento della Prestazione universale comporterà l’assorbimento dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980) e delle prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza (articolo 1, comma 164, legge n. 234 del 2021). Indicazioni operative sono state fornite dall’Inps nel messaggio 4490 del 30 dicembre 2024.

La Prestazione Universale, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento; e una quota integrativa definita «assegno di assistenza», per un importo attualmente pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.

Come richiedere la prestazione

La domanda potrà essere presentata telematicamente all’Inps a partire dal 2 gennaio 2025, accedendo al portale dell’Istituto www.inps.it, tramite il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > selezionando la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti e successivamente “Decreto Anziani – Prestazione Universale” ”, sia personalmente, con la propria identità digitale, che tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 152/2001.

I requisiti

Il riconoscimento della prestazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) età anagrafica pari o superiore agli 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico – legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnico – Scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024. c) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro. d) la titolarità dell’indennità di accompagnamento (legge 18/1980), ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio. L’inps chiarisce che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, chi richiede la Prestazione Universale deve essere in possesso di questi requisiti.

Non solo: se, per qualsiasi motivazione, dovesse cessare il pagamento dell’indennità di accompagnamento, l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato. Il cittadino può, in qualsiasi momento successivo all’accoglimento, rinunciare alla prestazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore