
Decreto autovelox, sull’omologazione pesa l’incognita dei prototipi depositati
L’indagine è per i reati di frode in pubbliche forniture e truffa. Da alcune cronache poteva sembrare che il mantenere in esercizio gli apparecchi potesse costituire il reato di truffa a chi è stato multato, ma in realtà la questione riguarda un rilevatore che, a quanto si legge, potrebbe non essere considerato nemmeno come approvato.
Perché? In sostanza, secondo l’accusa, l’apparecchio ha caratteristiche tecniche che non corrispondono all’approvazione rilasciata. Quindi, la sentenza in sé è ben distante dal sancire alcun principio generale.
Il deposito dei prototipi
Senonché, è noto che in passato il problema della mancata corrispondenza all’approvazione si è posto più volte. Anche quando una componente di apparecchio (per esempio, la fotocamera) veniva sostituita dal produttore perché non più in commercio. O quando si è visto che il prototipo che viene depositato al Mit (come impone l’articolo 192, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada) manca di parti anche importanti a livello di software.
Nei decenni, il Mit si è dato una linea sulle procedure da seguire, ma l’indagine di Cosenza mostra che non sempre la magistratura la condivide. Di qui il rischio di altre inchieste penali, che si aggiunge all’incertezza di addetti ai lavori e amministratori pubblici sulla “semplice” questione dell’omologazione/approvazione.
L’incertezza
Così rischia di essere vana la circolare 0000995 del 23 gennaio 2025, con cui il ministero dell’Interno ha invitato le amministrazioni a resistere in giudizio contro i ricorsi dei cittadini, con precise motivazioni, basate sostanzialmente sulla quasi identica procedura tra omologazione e approvazione. Posizione che segue quella già consolidata del Mit (circolare 8176/2020), che già nell’oggetto parla di «equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione».
Fonte: Il Sole 24 Ore