Diritto di famiglia, ok alla modifica del mantenimento se ci sono giustificati motivi

Domanda. Io e mio marito (ottantenni con disponibilità di appartamenti e reddito, rispettivamente, di 3mila e 16mila euro mensili) ci siamo separati consensualmente
nell’ottobre 2021, con un mantenimento a mio favore di 2.500 euro mensili. Purtroppo,
da poco la mia salute è improvvisamente molto peggiorata, rendendo necessario il mio trasferimento in una casa di riposo la cui retta mensile è di 1.500 euro. È possibile ottenere dal tribunale una integrazione al mantenimento o essa verrebbe pregiudicata dal momento che rientra nelle mie possibilità?
M.G. – Roma

Risposta. L’articolo 147 del Codice civile prevede che il giudice può modificare i provvedimenti in vigore tra i coniugi separati «qualora sopravvengano giustificati motivi». Chi fa richiesta di modifica deve dunque dimostrare che la situazione concreta, economica o patrimoniale, è mutata rispetto al momento della decisione in vigore tra le parti, soprattutto nel caso in cui sia trascorso un breve lasso di tempo dal provvedimento. La lettrice dovrebbe dunque provare il peggioramento della sua situazione, sostenendo che –conti alla mano – con il versamento della retta per la casa di riposo sono aumentate le spese per il proprio mantenimento, rispetto a quelle che doveva affrontare in precedenza. Il giudice dovrebbe poi effettuare la comparazione tra le complessive situazioni patrimoniali e reddituali, alla luce delle novità, non potendo prescindere da quanto stabilito dagli stessi coniugi in via consensuale; il principio solidaristico dell’assegno, nel corso della separazione legale tra i coniugi, potrebbe far propendere per l’accoglimento della richiesta, ma il marito potrebbe sostenere l’adeguatezza della precedente statuizione.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 25 aprile.

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Fonte: Il Sole 24 Ore