Divorzi extragiudiziali, in Europa il riconoscimento è automatico
Libera circolazione dei divorzi nello spazio Ue senza riconoscimento preliminare dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro diverso da quello che si è pronunciato sul divorzio. E questo anche quando il divorzio è deciso in via extragiudiziale.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza di ieri (C-646/20) relativa a un divorzio tra una coppia italiana e tedesca, sposatasi in Germania. I coniugi avevano poi divorziato attraverso un procedimento di divorzio extragiudiziale dinanzi all’ufficiale di stato civile italiano.
La coppia aveva ottenuto anche un certificato che attestava l’avvenuto divorzio in linea con l’art. 39 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis), sostituito, dal 1° agosto 2022, dal n. 2019/1111.
I tedeschi avevano detto no
Le autorità tedesche avevano rifiutato la registrazione del divorzio chiedendo una procedura di riconoscimento dinanzi ai giudici tedeschi. La Corte federale tedesca si è poi rivolta agli eurogiudici per l’interpretazione del regolamento Bruxelles II bis. Partendo dalla nozione di decisione pronunciata in uno Stato membro che, in base all’articolo 21, deve essere riconosciuta “negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”, con l’immediato aggiornamento nei registri civili dello Stato membro, la Corte ha precisato che la nozione di decisione non è demandata agli Stati membri, ma è propria dell’ordinamento Ue, anche con l’obiettivo di ridurre al minimo le ipotesi di non riconoscimento dei provvedimenti di altri Stati membri. Inoltre, il regolamento si occupa di ogni decisione di divorzio – qualunque sia la denominazione – resa dall’autorità di uno Stato membro competente, con l’inclusione, quindi, dei provvedimenti adottati sia dall’autorità giudiziaria, sia da quella extragiudiziale se ciò è previsto dall’ordinamento interno.
L’obbligo per gli Stati membri
Questo vuol dire che la decisione resa dall’autorità di stato civile italiana doveva essere riconosciuta in Germania senza alcun procedimento e intervento dell’autorità giudiziaria tedesca, con immediata trascrizione nei registri di stato civile tedeschi. In caso contrario – osserva la Corte Ue – sarebbe compromesso il principio della fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo, in modo contrario al regolamento che include le decisioni adottate da un’autorità giurisdizionale o da un’autorità pubblica o sotto il suo controllo, con esclusione dei soli divorzi “privati”, frutto della dichiarazione unilaterale di uno degli sposi dinanzi a un tribunale religioso. E, a rafforzare il ragionamento di Lussemburgo, va considerato che nel regolamento n. 2019/1111 sono inclusi gli accordi che producono effetti vincolanti nello Stato membro di origine a seguito dell’intervento formale di un’autorità pubblica, con esclusione, dalla libera circolazione, degli accordi meramente privati. Di qui l’obbligo delle autorità tedesche alla registrazione del provvedimento di divorzio italiano senza altre procedure.
Fonte: Il Sole 24 Ore