Ecco cosa prevedono i quattro referendum della Cgil sul lavoro

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?».

Il secondo quesito: via il tetto per legge all’indennità nei licenziamenti nelle Pmi

La Cgil propone l’abrogazione del tetto massimo di indennizzo fissato per legge nei licenziamenti ingiustificati nelle piccole e medie imprese. Quindi se passasse il referendum verrebbe meno questo limite fissato dalla legge per affidare l’individuazione del quantum al giudice.

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”?».

Il terzo quesito: stretta sui contratti a termine

La Cgil propone l’abolizione delle norme che hanno liberalizzato i contratti a tempo determinato attraverso l’introduzione di causali specifiche anche per un contratto con durata inferiore a 12 mesi, oltreché per rinnovi e proroghe. Attualmente non servono le causali per i contratti a termine con durata fino ai 12 mesi. La conseguenza, se passase il quesito referendario, è che si potranno stipulare contratti a tempo determinato solo per sostituzione o se è una possibilità prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente”?»

Fonte: Il Sole 24 Ore