Esteso il divieto di pubblicazione a tutte le misure cautelari personali

Esteso il divieto di pubblicazione a tutte le misure cautelari personali

Stretta più forte, divieto più ampio. La versione finale, e definitiva visto che si tratta della seconda lettura, del decreto legislativo sul divieto di pubblicazione degli atti giudiziari, approvata il 9 dicembre dal Consiglio dei ministri, ha accolto, sia pure parzialmente, le richieste avanzate da Camera e Senato in due pareri fotocopia, allargando l’area della non pubblicabilità.

Se inizialmente, infatti, il divieto di pubblicazione, integrale o anche solo per estratto, riguardava le ordinanze di custodia cautelare, ora la preclusione si estende a tutte le misure cautelari di natura personale. Differenza di non poco conto, visto che pone un problema di rispetto dello specifico criterio di delega, contenuto nella legge di delegazione comunitaria, che, nell’unico criterio specifico da osservare, faceva riferimento alle sole ordinanze di custodia cautelare. Da verificare, quindi, se il provvedimento non rischia di essere bersagliato da questioni di legittimità costituzionale per eccesso di delega.

Ora, sul piano tecnico, invece, se le ordinanze custodiali sono esclusivamente, come hanno ricordato le Camere penali (peraltro perplesse sull’estensione proprio sul punto del rispetto della delega: «dato il contenuto stringente del principio enunciato dalla legge delegante, non sembra però che i profili di criticità sopra delineati possano essere risolti in questa sede, senza incorrere in potenziali profili di incostituzionalità per eccesso di delega») in audizione in Parlamento: la custodia cautelare in carcere, la custodia in istituto a custodia attenuata per detenute madri, la custodia in luogo di cura e gli arresti domiciliari, il testo finale del decreto apre al divieto per altri numerosi provvedimenti.

Le misure cautelari

Nel catalogo delle misure cautelari personali coercitive diverse da quelle custodiali rientrano così il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto e l’obbligo di dimora.

Nel divieto saranno poi comprese anche le misure cautelari personali interdittive: la sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

Fonte: Il Sole 24 Ore