Europa, maglie più strette per l’importazione extra Ue di beni culturali
La scelta del governo italiano di tagliare la spesa del MiC per il prossimo triennio nella Finanziaria, non poteva trovare anno peggiore. Nel 2025 entrerà in vigore tutto il Regolamento 2019/880 relativo all’importazione di beni culturali non unionali nel territorio doganale dell’Unione Europea. Il Regolamento si aggiunge all’arsenale di legislazione secondaria dell’Ue già volta a regolamentare l’esportazione dei beni culturali considerati patrimonio nazionale degli Stati membri, ossia creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione (Regolamento (CE) n. 116/2009 e dalla Direttiva 2014/60/UE). Il nuovo Regolamento prevede l’implementazione da parte dei Paesi Ue di tre macro-regimi: uno di divieto assoluto (già vigente) e due per beni soggetti a licenza di importazione o dichiarazione di importazione in vigore dal giugno 2025. Il rilascio e caricamento dei documenti avverrà su un sistema elettronico (art. 8) che avrà costi per la formazione del personale. Il mercato dovrà familiarizzare con i certificati di esportazione. Il 28 giugno 2025 sarà la data spartiacque per quei beni per cui questi sono richiesti.
Divieto di importazione
Il regime prevede un divieto assoluto di importazione per tutti i beni culturali dell’Allegato A rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative locali. Quindi bisognerà consultare le leggi dello stato terzo da cui proviene il bene. Tra i beni soggetti a tale disposizione ci sono quelli archeologici, parti di monumenti artistici o storici o di siti archeologici, antichità con oltre 100 anni, quadri, opere d’arte, statue, incisioni, stampe e litografie, manoscritti e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche.
Licenza di importazione
La licenza di importazione è prevista per i beni presenti nell’Allegato B, cioè beni archeologici ed elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici di oltre 250 anni di qualunque soglia di valore, che potranno essere importati previa rilascio di una licenza dall’autorità competente dello Stato membro nel quale sono presentati per l’immissione in libera pratica. La domanda per la licenza ex art. 4 sarà inserita dal “titolare del bene” nel sistema elettronico caricando la documentazione che attesti la lecita esportazione (con certificati e licenze) dallo Stato in cui i beni sono stati creati o, se questo non è determinabile, dove sono stati importati prima del 24 aprile 1972 o si sono trovati per oltre cinque anni per scopi diversi da utilizzo temporaneo, transito, riesportazione o trasbordo. L’autorità competente ha 21 giorni per richiedere eventuali integrazioni e 90 giorni dalla ricezione della domanda completa per rispondere. Le licenze rilasciate sono valide in tutta l’Ue per la circolazione, ma non a fini probatori della lecita presenza del bene sul territorio.
I motivi per il diniego della licenza sono indicati espressamente dal Regolamento. In caso di diniego motivato, inoltre, l’informazione è comunicata, tramite il registro elettronico, a tutti gli Stati Membri e alla Commissione.
Dichiarazione di importazione
Un sistema più agevolato, ex art. 5, è previsto per i beni culturali indicati all’Allegato C con oltre 200 anni e di valore superiore a 18.000 euro: cioè oggetti aventi interesse paleontologico, storico, antichità, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi, quadri, pitture e disegni, ecc. Per questi beni è richiesta una dichiarazione del titolare del bene da caricare sul sistema elettronico. La dichiarazione deve includere un affidavit a firma del titolare con cui afferma che i beni culturali sono stati esportati in conformità con le disposizioni legislative del paese di origine; un documento standardizzato che descriva i beni culturali in modo dettagliato per l’identificazione da parte delle autorità e per la tracciabilità una volta entrati nel mercato europeo. Anche per questi beni, in caso non fosse possibile determinare il paese di origine, si farà riferimento alla legge del paese in cui questi sono stati importati prima del 24 aprile 1972 o dove sono rimasti per più di cinque anni per scopi diversi da utilizzo temporaneo, transito, riesportazione o trasbordo. Questa previsione tende a evitare che il presente regolamento sia aggirato mediante la spedizione illegale di beni culturali in un altro paese terzo prima della loro importazione nell’Ue. La nuova disciplina, che comporta controlli più stringenti sulle importazioni, aumenta inevitabilmente i costi per gli operatori del mercato. Gli obblighi più severi, specie per beni archeologici e beni sopra-soglia (valore e età), renderanno necessario il supporto di avvocati di Stati Membri e paesi terzi, nonché di professionisti nel campo della provenance research per le attività di due diligence.
Fonte: Il Sole 24 Ore