Foglio di via, non serve il giudice
La misura di prevenzione del foglio di via, disposta dal questore nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica, non restringe la libertà personale dell’interessato, ma semplicemente ne limita la libertà di circolazione. È questa la ragione per cui non è necessario l’intervento di un giudice, come previsto dalla Costituzione per ogni misura restrittiva della libertà personale. Spetterà poi al giudice amministrativo e al giudice penale verificarne la legittimità e proporzionalità nel singolo caso concreto, se l’interessato proporrà ricorso contro il provvedimento del questore o sarà imputato in sede penale per la violazione degli obblighi stabiliti nel provvedimento. Questa la conclusione cui approda la Corte costituzionale con la sentenza n. 203 depositata ieri e scritta da Francesco Viganò.
Divieto meno gravoso
La pronuncia conferma l’orientamento della Corte e del legislatore, consolidatosi nel tempo, per cui il divieto di recarsi in un certo luogo è, di regola, meno gravoso per l’interessato rispetto all’obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato: «Tale assunto offre a tutt’oggi una guida relativamente sicura nel distinguere tra i diversi livelli di intensità delle misure che comunque incidono sulla libertà della persona di muoversi nello spazio»
Disposizioni internazionali
Nessuna frizione poi, tema sempre delicato, con le disposizioni internazionali. Per la Corte infatti né l’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nè l’articolo 2 del Protocollo n. 4 Cedu in materia di libertà di circolazione esigono che il provvedimento restrittivo della libertà della persona sia adottato da un’autorità giudiziaria.
Fonte: Il Sole 24 Ore