I massofisioterapisti non sono professionisti sanitari

Il massofisiotarpista non è un professionista sanitario. Per questo, secondo il Tar Lazio, è legittimo il provvedimento con il quale il ministero della Salute ha negato la natura di “professione sanitaria” al titolo di “massofisioterapista” iscritto nello speciale elenco ad esaurimento istituito presso gli Ordini di settore. I giudici amministrativi hanno così respinto il ricorso proposto da quasi 400 massofisioterapisti che chiedevano proprio di annullare la decisione del Dicastero di dare una risposta negativa alla loro richiesta di ottenere la qualificazione di “professionisti sanitari”, al posto di “operatori sanitari”.

I mancati rimborsi degli enti previdenziali

Secondo i ricorrenti il rifiuto del ministero avrebbe indotto gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali e assicurativi a non rimborsare i trattamenti sanitari effettuati dai massofisioterapisti e l’Agenzia delle Entrate a contestare l’evasione dell’Iva, costringendoli a difendersi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Il Tar ha ritenuto che il Decreto ministeriale dell’agosto 2019, nell’istituire presso gli Ordini l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti “ha in sostanza consentito a costoro di poter continuare a svolgere l’attività pregressa, con la precisazione però che l’iscrizione in argomento non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni”. E “la finalità appare quella di salvaguardare e rendere maggiormente trasparente, anche mediante l’iscrizione in un elenco speciale, la posizione di quanti hanno continuato a prestare la loro attività come lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi maturando così una esperienza triennale, pur senza essere in possesso del titolo statale richiesto, consentendo così loro di continuare a svolgere tale attività e pur in assenza dell’equipollenza del titolo al diploma universitario in base alla disciplina transitoria ed eccezionale”. Quanto invece alla questione dell’inserimento dell’attività di massofisioterapista nella categoria delle “professioni sanitarie”, la questione resta disciplinata dal un decreto legislativo del 1992 e da un Dm del 2001, “ove tra le professioni sanitarie tipizzate e preposte alle attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione in forza di titolo abilitativo rilasciato dallo Stato, non è ricompresa la figura professionale del massofisioterapista”.

Fonte: Il Sole 24 Ore