il decreto correttivo e le aspettative dell’avvocatura”

Con modifiche nell’ultima versione, più di dettaglio che di sostanza, approda oggi in Consiglio dei ministri per il via libera finale lo schema di decreto correttivo alla riforma del processo civile. Tra le novità rispetto alla versione approvata a febbraio, e poi lungamente esaminata dal Parlamento, va segnalata l’eliminazione di una nuova procura che l’avvocato avrebbe dovuto richiedere al cliente in caso di ricorso con proposta di definizione negativa da parte del giudice relatore in Cassazione, necessità quest’ultima contestata da parte dell’avvocatura.

Sentenza in contrasto con la Cedu

Come pure trova posto, nel testo, un aggiustamento dei termini in caso di revocazione della sentenza per contrasto con una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, allineando i termini della proposta a quelli che rendono defintivo il verdetto della Cedu, con ricorso, quindi, che dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva.

Dove va notificata l’impugnazione e contenuti

Quanto alla notifica delle impugnazioni, se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza, o eletto domicilio, nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata come risulta da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure ancora nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

La domanda dovrà poi, con una parziale riscrittura della disposizione attuale, contenere l’avvertimento che la costituzione oltre i termini avrà come conseguenza le decadenze in materia di domande riconvenzionali e chiamata di terzi, che la difesa tecnica mediante avvocato è di norma obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale e che la parte può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Restano le divergenze tra ministero e avvocatura sulla fase introduttiva

Forti però erano le aspettative dell’avvocatura per una riscrittura profonda della fase introduttiva, uno dei cardini della riforma per consentire alla causa di arrivare alla prima udienza di comparizione in tempi più ragionevoli e con definizione anticipata di una serie di questioni, da subito tra i punti più controversi. Correzioni che avrebbero dovuto reintrodurre maggiore spazio al contraddittorio tra le parti.

Fonte: Il Sole 24 Ore