Il patteggiamento non vieta la costituzione di parte civile nell’udienza preliminare
In caso di patteggiamento, il danneggiato può costituirsi parte civile nell’udienza preliminare anche se l’imputato ha precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena con l’ok del pubblico ministero. E il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione. Le Sezioni unite, con la sentenza 16403, dirimono un contrasto che da tempo aveva spaccato la giurispudenza di legittimità, che si è divisa su tre tesi diverse in merito alla possibilità di costituirsi parte civile se il giudice deve decidere solo sulla richiesta di patteggiamento. Secondo un primo orientamento nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla domanda di applicazione della pena, come è invece l’udienza preliminare, al denneggiato è preclusa la costituzione di parte civile, se la richiesta dell’imputato e il consenso del Pm sono già stati formalmente portati sia alla sua conoscenza sia a quella del giudice. In tal caso, infatti, il danneggiato è nella condizione di rendersi conto che la costituzione non può essere utile per condannare l’imputato alle spese. Diverso il caso in cui il danneggiato sia all’oscuro dell’accordo tra le parti, ipotesi questa che apre la strada alla costituzione in giudizio, con conseguente legittimità del provvedimento con il quale il giudice liquida in suo favore le relative spese.
Gli indirizzi constrastanti
In base ad un secondo indirizzo, al contrario, il danneggiato può costituirsi parte civile all’udienza preliminare, anche se richiesta e consenso sono già stati formalizzati. Perché questa udienza, a differenza di quella prevista dall’articolo 447, comma 1 del Codice di rito penale, fissata nel caso di richiesta e consenso formalizzati in fase di indagini preliminari, può avere epiloghi diversi dal semplice accoglimento o rigetto della richiesta. Una conclusione che rende legittimo il provvedimento con il quale il giudice liquida a favore della parte le spese di costituzione.
La terza via affermata dalla Cassazione a sezioni semplici, valorizza gli effetti della conoscenza dell’accordo in relazione alla legittimità della condanna al pagamento. Per questo indirizzo resta dunque fermo il principio secondo il quale la costituzione di parte civile può avvenire anche nel caso in cui ci sia già stato l’accordo sulla pena ma, al tempo stesso, lega il diritto alla liquidazione agli esiti dell’accoglimento o meno dell’istanza di applicazione concordata della pena.
Le Sezioni unite, nel dare il via libera alla costituzione di parte civile anche con l’ok al patteggiamento, respingono il ricorso dell’imputato condannato per lesioni aggravate, danneggiamento e calunnia, contro la sentenza che, nell’accogliere la richiesta di pena concordata tra le parti, lo aveva condannato a pagare le spese sostenute dalle parti civili che si erano costituite nel corso dell’udienza preliminare.
La decisione si basa su un’interpretazione letterale dell’articolo 444, comma 2, cod. proc. pen., che, imponendo al giudice di liquidare le spese sostenute dalla parte civile, non distingue a seconda che l’accordo sia anteriore, concomitante o successivo alla costituzione, ovvero se lo stesso sia già noto alla parte civile prima dell’udienza o se sia stato conosciuto solo in udienza: la condanna alle spese, in ogni caso, prescinde dalla condanna al risarcimento del danno.
Fonte: Il Sole 24 Ore