Il patto di quota lite con costi sproporzionati è abuso di prestazione

Il patto di quota lite con costi sproporzionati è abuso di prestazione

La sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un patto di quota lite sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento costituisce circonvenzione di incapace aggravato dall’abuso di contratto d’opera e dall’ingente danno patrimoniale. Il divieto del patto di quota lite tra avvocato e cliente si giustifica in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un particolare rapporto d’opera intellettuale, per tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense. A questa conclusione approda la Cassazione, con la sentenza n. 8022 della Seconda sezione penale depositata il 27 febbraio.

La Corte, quanto alla contestazione dell’aggravante, in un rapporto avvocato-cliente, che le sentenze di merito avevano ampiamente dimostrato come del tutto squilibrato, ha sottolineato che la relazione di prestazione d’opera corrisponde a un concetto più ampio di quello di locazione d’opera in base alla legge civile e «comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell’affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa».

Inoltre, per l’esistenza dell’aggravante, osserva la sentenza, deve essere accertato che la relazione tra le parti sia caratterizzata da un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato; irrilevante invece l’esistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza.

Fiducia e contratto di lavoro

Per la Cassazione, la Corte di appello ha compiutamente ricostruito la nozione di «abuso di relazioni di prestazione di opera» utilizzata dall’articolo 61, comma primo, n. 11 del Codice penale, che comprende, oltre all’ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comunque instaurano tra le parti un rapporto di fiducia che può agevolare la commissione del fatto.

È stata la Corte d’appello ad accertare la vulnerabilità della persona offesa, riscontrata sulla base della documentazione nella disponibilità del professionista proprio in considerazione dell’incarico ricevuto e immediatamente percepibile proprio tenuto conto di una serie di condotte, conseguenza della pressione esercitata dal difensore, che portavano alla possibilità di ottenere nello svolgimento dell’incarico difensivo somme del tutto sproporzionate e non collegate ad alcun reale rapporto di dare e avere tra le parti, anche dal punto di vista professionale.

Fonte: Il Sole 24 Ore